SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 GENNAIO 1986. - COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - LIBERTA DI STABILIMENTO DELLE
ASSICURAZIONI - IMPOSTE SULLE SOCIETA A CREDITO FISCALE. - CAUSA 270/83.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00273
edizione
speciale svedese pagina 00389
edizione speciale finlandese pagina
00407
Massima
Parti
Oggetto
della causa
Motivazione
della sentenza
Decisione
relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - ART . 52 DEL TRATTATO - EFFICACIA DIRETTA - OGGETTO
( TRATTATO CEE , ART . 52 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - NORME TRIBUTARIE - DISCIPLINA CHE FACCIA DISTINZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE O DI RESIDENZA - AMMISSIBILITA CONDIZIONATA - TASSAZIONE DEGLI UTILI DELLE SOCIETA - IMPRESE ASSICURATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO NAZIONALE E SOCIETA AVENTI SEDE ALL ' ESTERO - TRATTAMENTO DIVERSO PER QUANTO RIGUARDA UN ' AGEVOLAZIONE TRIBUTARIA COME IL CREDITO FISCALE - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 52 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - DISCRIMINAZIONE - DIVIETO - DISCRIMINAZIONE TRIBUTARIA A DANNO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO LIMITATA A DETERMINATE FORME DI STABILIMENTO - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 52 , 1* COMMA )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - NORME TRIBUTARIE - REGIME DELL ' IMPOSTA SUI PROFITTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI CHE EFFETTUI UNA DISCRIMINAZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE - GIUSTIFICAZIONE TRATTA DALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 52 )
5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - DIRITTI DERIVANTI DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO - NATURA ASSOLUTA - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 52 )
1 . L ' ART . 52 DEL TRATTATO COSTITUISCE UNA DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
DELLA COMUNITA ED E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI STATI MEMBRI DALLA SCADENZA DEL
PERIODO TRANSITORIO . ESSO MIRA A GARANTIRE IL TRATTAMENTO NAZIONALE AL
CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SI STABILISCA , SIA PURE IN VIA SECONDARIA ,
IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER SVOLGERVI UN ' ATTIVITA NON SUBORDINATA E VIETA
QUALSIASI DISCRIMINAZIONE , ANCHE DI LIEVE ENTITA , BASATA SULLA CITTADINANZA
CHE DERIVI DAL DIRITTO IN VIGORE , IN QUANTO RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI
STABILIMENTO . 2 . NON SI PUO ESCLUDERE CHE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLO STATO MEMBRO
DELLA SEDE DI UNA SOCIETA O CHE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLA RESIDENZA DI UNA
PERSONA FISICA SIA , IN DETERMINATI CASI , GIUSTIFICATA IN UN CAMPO COME QUELLO
DEL DIRITTO TRIBUTARIO . TUTTAVIA , LA NORMATIVA TRIBUTARIA DI UNO STATO MEMBRO , QUALORA PONGA SULLO
STESSO PIANO , AI FINI DELL ' IMPOSTA SUI PROFITTI , LE IMPRESE ASSICURATRICI
AVENTI LA SEDE SOCIALE NEL SUO TERRITORIO NAZIONALE E LE SUCCURSALI ED AGENZIE
SITUATE NELLO STESSO TERRITORIO DI SOCIETA AVENTI LA SEDE ALL ' ESTERO , NON PUO
, SE NON VUOLE CREARE UNA DISCRIMINAZIONE , TRATTARLE IN MODO DIVERSO , AI FINI
DELLA STESSA IMPOSTA , PER QUANTO RIGUARDA UN ' AGEVOLAZIONE AD ESSA RELATIVA ,
COME IL CREDITO FISCALE . TRATTANDO IN MODO IDENTICO LE DUE FORME DI
STABILIMENTO AI FINI DELLA TASSAZIONE DEI PROFITTI DA ESSE REALIZZATI , IL
LEGISLATORE DI DETTO STATO MEMBRO HA INFATTI AMMESSO CHE NON VI E FRA LE DUE
CATEGORIE , PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA ED I PRESUPPOSTI DI DETTA IMPOSTA ,
ALCUNA OBIETTIVA DIFFERENZA DI SITUAZIONE ATTA A GIUSTIFICARE LA DIFFERENZA DI
TRATTAMENTO . 3 . DATO CHE L ' ART . 52 , 1* COMMA , SECONDO INCISO , DEL TRATTATO LASCIA
ESPRESSAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI LA POSSIBILITA DI SCEGLIERE LIBERAMENTE
LA FORMA GIURIDICA IDONEA PER L ' ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITA IN UN ' ALTRO
STATO MEMBRO , QUESTA LIBERA SCELTA NON DEV ' ESSERE LIMITATA DA DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE DISCRIMINATORIE . NON SI PUO QUINDI AMMETTERE LA DISCRIMINAZIONE FISCALE EFFETTUATA IN UNO
STATO MEMBRO A DANNO DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER IL MOTIVO CHE L ' OPZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ' AFFILIATA CONSENTE DI SOTTRARSI A QUALSIASI DISCRIMINAZIONE
. 4 . LA MANCATA ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI STATI
MEMBRI IN FATTO DI TRIBUTI SULLE SOCIETA NON PUO GIUSTIFICARE LA DISCRIMINAZIONE
EFFETTUATA IN UNO STATO MEMBRO A DANNO DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DELLE IMPRESE
ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . E VERO CHE IN MANCANZA DI
DETTA ARMONIZZAZIONE LA SITUAZIONE FISCALE DELLA SOCIETA DIPENDE DAL DIRITTO
NAZIONALE CUI E SOGGETTA , TUTTAVIA L ' ART . 52 DEL TRATTATO VIETA A CIASCUNO
STATO MEMBRO DI CONTEMPLARE NELLE PROPRIE LEGGI , PER COLORO CHE SI VALGONO
DELLA LIBERTA DI STABILIRVISI , CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA
DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE PER I PROPRI CITTADINI . 5 . I DIRITTI DERIVANTI PER I DESTINATARI DELL ' ART . 52 DEL TRATTATO SONO
ASSOLUTI E UNO STATO MEMBRO NON PUO FAR DIPENDERE LA LORO OSSERVANZA DAL
CONTENUTO DI UN TRATTATO RELATIVO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE CONCLUSO CON UN ALTRO
STATO MEMBRO . IN PARTICOLARE , QUESTO ARTICOLO NON CONSENTE DI SOTTOPORRE
QUESTI DIRITTI AD UNA CONDIZIONE DI RECIPROCITA ALLO SCOPO DI OTTENERE COME
CONTROPARTITA DEI VANTAGGI IN ALTRI STATI MEMBRI .
NELLA CAUSA 270/83 , COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GIORGIO CREMLIS
, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG .
GERARD DRUESNE , PROFESSORE NELL ' UNIVERSITA DI NANCY II , DECANO DELLA FACOLTA
DI DIRITTO E SCIENZE ECONOMICHE DI NANCY , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO
PRESSO IL SIG . GIORGIO CREMLIS , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN
MONNET , KIRCHBERG , RICORRENTE , CONTRO REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATA DAL SIG . FRANCOIS RENOUARD , IN QUALITA
DI AGENTE , E DAL SIG . ALAIN SORTAIS , IN QUALITA DI AGENTE SUPPLENTE , E CON
DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA , CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA CHE LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA
MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL TRATTATO CEE , ED IN PARTICOLARE DALL ' ART .
52 , NON AVENDO CONCESSO DI FRUIRE DEL DEBITO FISCALE ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE
IN FRANCIA DI SOCIETA ASSICURATRICI STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 12 DICEMBRE 1983 , LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL
TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE , NON CONCEDENDO ALLE
SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA D ' IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE NEGLI
ALTRI STATI MEMBRI DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE NELLO STESSO MODO DELLE SOCIETA
FRANCESI , LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAL
TRATTATO CEE ED IN PARTICOLARE DALL ' ART . 52 . SULLA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI 2 IL REGIME FISCALE IN FRANCIA CONTEMPLA UN ' IMPOSTA DEL 50% SUI PROFITTI
COMPLESSIVI REALIZZATI DALLE SOCIETA E PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE ALL ' IMPOSTA
DETTA IMPOSTA SULLE SOCIETA , CHE CORRISPONDE ALL ' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE . LE SOCIETA , IN LINEA DI MASSIMA , SONO SOGGETTE A QUEST '
IMPOSTA INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN CUI SI TROVA LA LORO SEDE SOCIALE .
TUTTAVIA , NELL ' APPLICARE L ' IMPOSTA , IN FORZA DELL ' ART . 209 DEL CODE
GENERAL DES IMPOTS , SI TIENE CONTO SOLO DEI PROFITTI REALIZZATI DALLE IMPRESE
OPERANTI IN FRANCIA NONCHE DI QUELLI SOGGETTI AD IMPOSTA IN FRANCIA IN FORZA DI
UNA CONVENZIONE SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE . 3 ONDE ATTENUARE IL CUMULO FISCALE SUI PROFITTI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA ,
DERIVANTE DAL FATTO CHE GLI STESSI SONO COLPITI ANZITUTTO DALL ' IMPOSTA SULLE
SOCIETA DOVUTA DALLA SOCIETA DISTRIBUTRICE DI DIVIDENDI , INDI DALL ' IMPOSTA
SUL REDDITO O SULLE SOCIETA DOVUTA DA CHI LI RISCUOTE , L ' ART . 158 BIS DEL
CODE GENERAL DES IMPOTS CONTEMPLA UN CREDITO D ' IMPOSTA DETTO ' CREDITO FISCALE
' ( AVOIR FISCAL ) CHE E ATTRIBUITO AI BENEFICIARI DI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA
SOCIETA FRANCESI , PARI ALLA META DELLE SOMME DA QUE STE EFFETTIVAMENTE VERSATE
. QUESTO CREDITO FISCALE E ACCETTATO IN PAGAMENTO DELL ' IMPOSTA DOVUTA DAL
BENEFICIARIO . ESSO COSTITUISCE , PER IL CONTRIBUENTE , UN REDDITO E PUO ESSERE
USATO SOLO SE E INCLUSO NELL ' IMPONIBILE DELL ' IMPOSTA SUL REDDITO DOVUTA DAL
BENEFICIARIO . 4 L ' ART . 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS DISPONE , NEL SECONDO COMMA ,
CHE IL CREDITO FISCALE ' E RISERVATO ALLE PERSONE EFFETTIVAMENTE DOMICILIATE O
AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA ' . INOLTRE , A NORMA DELL ' ART . 242 QUATER
DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , POSSONO FRUIRNE ALTRESI LE PERSONE DOMICILIATE NEL
TERRITORIO DEGLI STATI CHE HANNO STIPULATO CON LA FRANCIA CONVENZIONI MIRANTI AD
EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE . 5 SECONDO I DATI FORNITI ALLA CORTE DALLE PARTI , LE CONVENZIONI STIPULATE
DALLA FRANCIA CON QUATTRO STATI MEMBRI , VALE A DIRE LA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA , IL LUSSEMBURGO , I PAESI BASSI E IL REGNO UNITO , STABILISCONO CHE LA
SOCIETA CHE ABBIA LA SEDE SOCIALE IN QUESTI STATI MEMBRI E CHE DETENGA AZIONI DI
SOCIETA FRANCESI NELL ' ATTIVO DELLA SEDE PRINCIPALE PUO FRUIRE DEL CREDITO
FISCALE . NON VI E , INVECE , ALCUNA POSSIBILITA DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE
PER LE AZIONI DETENUTE NELL ' ATTIVO DI SEDI PERMANENTI , SUCCURSALI O AGENZIE ,
DI SOCIETA CHE NON ABBIANO SEDE IN FRANCIA . 6 DALLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE EMERGE , COME CONFERMA L ' ART . 15 DELLA
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1978 ( N . 77-1467 DEL 30 DICEMBRE 1977 , JORF 1977 ,
PAG . 6316 ), CHE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN
FRANCIA , COMPRESE LE AFFILIATE COSTITUITE IN FRANCIA DA IMPRESE ASSICURATRICI
STRANIERE , FRUISCONO DEL CREDITO FISCALE PER LE AZIONI DI SOCIETA FRANCESI CHE
ESSE TENGONO IN PORTAFOGLIO . NON POSSONO INVECE FRUIRE DI QUESTO VANTAGGIO LE
SEDI PERMANENTI , IN FORMA DI SUCCURSALI O AGENZIE , STABILITE IN FRANCIA DA
IMPRESE ASSICURATRICI CHE ABBIANO LA SEDE SOCIALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . SULLA MATERIA DEL CONTENDERE 7 COL PRESENTE RICORSO PER INADEMPIMENTO , LA COMMISSIONE MIRA A DIMOSTRARE
CHE IL SISTEMA FRANCESE DEL CREDITO FISCALE , NEI CONFRONTI DELLE SUCCURSALI O
AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE PRINCIPALE IN UN ALTRO STATO
MEMBRO , HA NATURA DISCRIMINATORIA E COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE INDIRETTA DELLA
LIBERTA DI COSTITUIRE UNA SEDE SECONDARIA . LA COMMISSIONE HA AGGIUNTO DI AVER
LIMITATO IL RICORSO AL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI PER IL FATTO CHE AVEVA
RICEVUTO RECLAMI UNICAMENTE PER QUESTO SETTORE ; SPETTEREBBE CIONONDIMENO A
TUTTI GLI STATI MEMBRI , E IN PARTICOLARE LA FRANCIA , TRARRE DA UNA SENTENZA
DELLA CORTE TUTTE LE CONSEGUENZE NECESSARIE , ANCHE IN ALTRI SETTORI . 8 IL GOVERNO FRANCESE SI E OPPOSTO A CHE L ' OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO
VENGA COSI ESTESO DALLA COMMISSIONE A TUTTE LE SOCIETA , INDIPENDENTEMENTE DALLA
LORO SFERA D ' ATTIVITA . 9 IN PROPOSITO , E OPPORTUNO OSSERVARE CHE , ANCHE SE LE DISPOSIZIONI
NAZIONALI IN ESAME PRODUCONO EFFETTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI IN UN SETTORE
COME QUELLO DELLE ASSICURAZIONI , NEL QUALE LE SUCCURSALI DI IMPRESE
ASSICURATRICI STRANIERE SONO OBBLIGATE A COSTITUIRE FONDI TECNICI E DI ATTIVO
NEL PAESE IN CUI OPERANO , CIO NON TOGLIE CHE LO STESSO REGIME VIGE IN ALTRI
SETTORI . SI PUO QUINDI DEPLORARE CHE , ESSENDO LIMITATO ALLE IMPRESE
ASSICURATRICI , IL PRESENTE RICORSO PONGA I PROBLEMI IN TERMINI CHE VALGANO SOLO
PER UNA PARTE DEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FRANCESI
IN ESAME . CIO , TUTTAVIA , NON INCIDE SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO . 10 TENUTO CONTO DI DETERMINATE IMPRECISIONI , EMERSE IN CORSO DI CAUSA ,
CIRCA LA DETERMINAZIONE DELL ' OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO , SI DEVE ANCORA
OSSERVARE CHE IL RICORSO VERTE SULLA DISPARITA DI TRATTAMENTO PER QUEL CHE
RIGUARDA LA CONCESSIONE DEL CREDITO FISCALE TRA LE IMPRESE ASSICURATRICI CHE
HANNO LA SEDE IN FRANCIA , COMPRESE LE AFFILIATE COSTITUITE IN FRANCIA DA
IMPRESE STRANIERE , E LE SUCCURSALI E AGENZIE APERTE IN FRANCIA DA IMPRESE
ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . IL RICORSO NON SI RIFERISCE
DUNQUE IN GENERALE A QUALSIASI DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA LE SOCIETA IN
QUANTO ENTI GIURIDICI INDIPENDENTI E LE SUCCURSALI ED AGENZIE PRIVE DI
PERSONALITA GIURIDICA . INFINE , E PARTICOLARMENTE OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE IL
RICORSO NON RIGUARDA EVENTUALI DISPARITA DI CARICO FISCALE TRA SUCCURSALI E
AGENZIE , DA UN LATO , ED AFFILIATE DI SOCIETA AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO
MEMBRO , DALL ' ALTRO , NELL ' IPOTESI IN CUI DETTE SUCCURSALI ED AGENZIE O
AFFILIATE TRASFERISCANO ALLA CASA MADRE I PROFITTI REALIZZATI DALLE AZIENDE DA
ESSE GESTITE IN FRANCIA . SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 52 DEL TRATTATO CEE 11 LA COMMISSIONE DEDUCE DUE MEZZI PER DIMOSTRARE CHE IL CRITICATO REGIME DEL
CREDITO FISCALE E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 52 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO
CEE . IN PRIMO LUOGO , QUESTO REGIME COSTITUIREBBE , PER QUEL CHE RIGUARDA LE
SUCCURSALI E LE AGENZIE IN FRANCIA DI IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN ALTRI
STATI MEMBRI , UNA DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLE SOCIETA CHE HANNO SEDE IN
FRANCIA . IL REGIME FISCALE IMPEDIREBBE A QUESTE SUCCURSALI ED AGENZIE DI
DETENERE IN PORTAFOGLIO AZIONI FRANCESI E LE SVANTAGGEREBBE QUINDI NELL '
ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA IN FRANCIA . LA DISCRIMINAZIONE SAREBBE TANTO PIU
EVIDENTE IN QUANTO , PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE , IL DIRITTO
TRIBUTARIO FRANCESE APPLICA LO STESSO REGIME ALLE SOCIETA FRANCESI E ALLE SEDI
PERMANENTI DELLE SOCIETA STRANIERE . IN SECONDO LUOGO , QUESTO REGIME FISCALE
SFAVOREVOLE PER LE SUCCURSALI ED AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE
LIMITEREBBE INDIRETTAMENTE LA LIBERTA , DI CUI DEVONO DISPORRE LE IMPRESE
ASSICURATRICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI , DI STABILIRSI IN FRANCIA VUOI
NELLA FORMA DI AFFILIATA , VUOI NELLA FORMA DI SUCCURSALE O AGENZIA . SAREBBE UN
INCENTIVO A SCEGLIERE LA FORMA DELL ' AFFILIATA ONDE SOTTRARSI ALLO SVANTAGGIO
DI NON POTER FRUIRE DEL CREDITO FISCALE . 12 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , QUESTA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO COSTITUISCE
UNA DISCRIMINAZIONE E NON E QUINDI INCOMPATIBILE CON L ' OBBLIGO PER LO STATO
MEMBRO , OBBLIGO DERIVANTE DALL ' ART . 52 , SECONDO COMMA , DI RISERVARE ALLE
SOCIETA CHE HANNO LA SEDE SOCIALE IN ALTRI STATI MEMBRI IL TRATTAMENTO STABILITO
DALLE SUE LEGGI PER I PROPRI CITTADINI . A QUESTO SCOPO , IL GOVERNO FRANCESE
SVOLGE DUE SERIE DI ARGOMENTI MIRANTI A DIMOSTRARE , IN SOSTANZA , CHE LA
DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E GIUSTIFICATA NELLA FATTISPECIE DA SITUAZIONI
OBIETTIVAMENTE DIVERSE E CHE DETTA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E DOVUTA ALLE
PARTICOLARITA DEI REGIMI FISCALI CHE VARIANO A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI NONCHE
DEI TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE . 13 E OPPORTUNO RILEVARE ANZITUTTO CHE L ' ART . 52 DEL TRATTATO CEE E UNA
DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA ED E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI
STATI MEMBRI DALLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO . IN FORZA DI QUESTA
DISPOSIZIONE , LA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL
TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO IMPLICA L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA NON
SUBORDINATE E IL LORO ESERCIZIO , NONCHE LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI
AZIENDE SECONDO QUANTO STABILISCONO LE LEGGI DEL PAESE DI STABILIMENTO PER I
LORO CITTADINI . L ' ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO
SI ESTENDE ALLE RESTRIZIONI PER LA COSTITUZIONE DI AGENZIE , DI SUCCURSALI O DI
AFFILIATE DA PARTE DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO STABILITI NEL TERRITORIO DI
UN ALTRO STATO MEMBRO . 14 L ' ART . 52 MIRA QUINDI A GARANTIRE IL TRATTAMENTO NAZIONALE A QUALSIASI
CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SI STABILISCA , ANCHE SE SOLO IN VIA
SECONDARIA , IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER ESERCITARVI UN ' ATTIVITA NON
SUBORDINATA E VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA
DERIVANTE DALLE LEGGI IN VIGORE , IN QUANTO RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI
STABILIMENTO . 15 E CHIARO DUNQUE CHE I DUE MEZZI DEDOTTI DALLA COMMISSIONE , CIOE LA
DISCRIMINAZIONE , DA PARTE DELLE LEGGI FRANCESI , DELLE SUCCURSALI ED AGENZIE DI
IMPRESE ASSICURATRICI STABILITE IN ALTRI STATI MEMBRI , RISPETTO A QUELLE
SOCIETA STABILITE IN FRANCIA , E LA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO
NELLA FORMA DI SUCCURSALE ED AGENZIA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
STRANIERE , SONO STRETTAMENTE CONNESSI . DEVONO QUINDI ESSERE ESAMINATI
CONGIUNTAMENTE . 16 E ASSODATO CHE , A NORMA DELLE LEGGI FRANCESI E PIU PARTICOLARMENTE DELL '
ART . 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , LE IMPRESE ASSICURATRICI CHE HANNO
SEDE IN FRANCIA FRUISCONO , PER I DIVIDENDI DELLE AZIONI DI SOCIETA FRANCESI CHE
ESSE TENGONO IN PORTAFOGLIO , DELL ' ISTITUTO DI CREDITO FISCALE , MENTRE LO
STESSO VANTAGGIO VIENE NEGATO ALLE SUCCURSALI E ALLE AGENZIE DELLE IMPRESE
ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . SOTTO QUESTO ASPETTO , LE
IMPRESE ASSICURATRICI CHE HANNO SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E SVOLGONO LA LORO
ATTIVITA IN FRANCIA MEDIANTE SUCCURSALI O AGENZIE NON SONO QUINDI TRATTATE NELLO
STESSO MODO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA . 17 CON UNA PRIMA SERIE DI ARGOMENTI , IL GOVERNO FRANCESE MIRA A DIMOSTRARE
CHE QUESTO TRATTAMENTO DIVERSO E GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE FRA LA
SITUAZIONE DELL ' IMPRESA ASSICURATRICE AVENTE LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA E
QUELLA DI UNA SUCCURSALE O AGENZIA DI UN ' IMPRESA ASSICURATRICE LA CUI SEDE
SOCIALE SI TROVI IN UN ALTRO STATO MEMBRO . DETTA DIFFERENZA SI BASEREBBE SULLA
DISTINZIONE TRA PERSONE ' RESIDENTI ' E ' NON RESIDENTI ' , NOTA A TUTTI GLI
ORDINAMENTI GIURIDICI E ACCOLTA SUL PIANO INTERNAZIONALE ; ESSA SAREBBE
INDISPENSABILE IN CAMPO FISCALE . QUESTA DISTINZIONE SI PO TREBBE QUINDI
APPLICARE DEL PARI NELL ' AMBITO DELL ' ART . 52 DEL TRATTATO . INOLTRE , LE
SUCCURSALI E AGENZIE DELLE IMPRESE AVENTI SEDE ALL ' ESTERO SAREBBERO , SOTTO
VARI ASPETTI , AVVANTAGGIATE RISPETTO ALLE IMPRESE FRANCESI , IL CHE
COMPENSEREBBE EVENTUALI SVANTAGGI SOTTO IL PROFILO DEL CREDITO FISCALE . INFINE
, TALI SVANTAGGI SAREBBERO COMUNQUE IRRILEVANTI E POTREBBERO FACILMENTE VENIR
EVITATI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN ' AFFILIATA IN FRANCIA . 18 A QUESTO PROPOSITO , VA ANZITUTTO OSSERVATO CHE LA LIBERTA DI STABILIMENTO
, CHE L ' ART . 52 ATTRIBUISCE AI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO E CHE
IMPLICA PER ESSI L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA SUBORDINATE ED IL LORO ESERCIZIO
NELLO STESSO MODO STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO PER I
PROPRI CITTADINI , COMPRENDE , AI SENSI DELL ' ART . 58 DEL TRATTATO CEE , PER
LE SOCIETA COSTITUITE A NORMA DELLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO E CHE ABBIANO LA
SEDE SOCIALE , L ' AMMINISTRAZIONE CENTRALE O LA SEDE PRINCIPALE NEL TERRITORIO
DELLA COMUNITA , IL DIRITTO DI SVOLGERE LA LORO ATTIVITA NELLO STATO MEMBRO DI
CUI TRATTASI MEDIANTE UNA SUCCURSALE O AGENZIA . PER LE SOCIETA , E IMPORTANTE
RILEVARE IN QUESTO CONTESTO CHE LA LORO SEDE NEL SENSO SUMMENZIONATO SERVE PER
DETERMINARE , AL PARI DELLA CITTADINANZA DELLE PERSONE FISICHE , IL LORO
COLLEGAMENTO ALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO . AMMETTERE CHE LO STATO
MEMBRO DI STABILIMENTO POSSA LIBERAMENTE RISERVARE UN TRATTAMENTO DIVERSO PER IL
SOLO FATTO CHE LA SEDE DI UNA SOCIETA SI TROVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO
SVUOTEREBBE QUINDI DI CONTENUTO QUESTA DISPOSIZIONE . 19 ANCHE SE NON SI PUO ESCLUDERE ASSOLUTAMENTE CHE LA DISTINZIONE A SECONDA
DELLA SEDE DI UNA SOCIETA OPPURE LA DISTINZIONE A SECONDA DELLA RESIDENZA DI UNA
PERSONA FISICA SIA , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , LECITA IN UN CAMPO COME QUELLO
DEL DIRITTO TRIBUTARIO , VA DETTO NELLA FATTISPECIE CHE LE DISPOSIZIONI FISCALI
FRANCESI , PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELL ' IMPONIBILE AI FINI DELL
' IMPOSTA SULLE SOCIETA , NON DISTINGUONO AFFATTO LE SOCIETA AVENTI LA SEDE
SOCIALE IN FRANCIA DALLE SUCCURSALI E AGENZIE SITUATE IN FRANCIA DI SOCIETA CHE
ABBIANO SEDE ALL ' ESTERO . A NORMA DELL ' ART . 209 DEL CODE GENERAL DES IMPOTS
, ENTRAMBE LE CATEGORIE SONO SOGGETTE AD IMPOSTA PER I PROFITTI REALIZZATI IN
AZIENDE GESTITE IN FRANCIA , AD ESCLUSIONE DI QUELLI REALIZZATI ALL ' ESTERO O
ATTRIBUITI ALLA FRANCIA DA UN TRATTATO SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE . 20 LA CRITICATA DISCIPLINA , POICHE PONE SULLO STESSO PIANO , AI FINI DELLA
TASSAZIONE DEI PROFITTI , LE SOCIETA AVENTI LA SEDE SOCIALE IN FRANCIA E LE
SUCCURSALI ED AGENZIE SITUATE IN FRANCIA DI SOCIETA AVENTI SEDE ALL ' ESTERO ,
NON PUO , SENZA CREARE UNA DISCRIMINAZIONE , TRATTARLE DIVERSAMENTE , AI FINI
DELLO STESSO TRIBUTO , PER QUEL CHE RIGUARDA UN VANTAGGIO AD ESSO CONNESSO ,
COME IL CREDITO FISCALE . TRATTANDO IN MODO IDENTICO LE DUE FORME DI
STABILIMENTO SOTTO IL PROFILO DELLA TASSAZIONE DEI PROFITTI REALIZZATI , IL
LEGISLATORE FRANCESE INFATTI HA AMMESSO CHE NON VI E FRA LE DUE CATEGORIE , PER
QUEL CHE RIGUARDA LE MODALITA ED I PRESUPPOSTI DI DETTO TRIBUTO , ALCUNA
OBIETTIVA DIFFERENZA DI SITUAZIONE CHE POSSA GIUSTIFICARE LA DIFFERENZA DI
TRATTAMENTO . 21 CONTRARIAMENTE A QUANTO SOSTIENE IL GOVERNO FRANCESE , LA DIFFERENZA DI
TRATTAMENTO NON PUO NEMMENO ESSERE GIUSTIFICATA DA EVENTUALI VANTAGGI DI CUI
FRUIREBBERO LE SUCCURSALI E AGENZIE RISPETTO ALLE SOCIETA E CHE , SECONDO IL
GOVERNO FRANCESE , COMPENSEREBBERO GLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL ' ESCLUSIONE DAL
CREDITO FISCALE . ANCHE AMMETTENDO CHE SUSSISTANO , DETTI VANTAGGI NON POSSONO
GIUSTIFICARE L ' INOSSERVANZA DELL ' OBBLIGO , IMPOSTO DALL ' ART . 52 , DI
RISERVARE IL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA IL CREDITO FISCALE . NON
E NEMMENO NECESSARIO , IN QUESTO CONTESTO , VALUTARE L ' ENTITA DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI , PER LE SUCCURSALI E AGENZIE DI IMPRESE ASSICURATRICI STRANIERE ,
DALL ' ESCLUSIONE DAL CREDITO FISCALE , NE ACCERTARE SE DETTI SVANTAGGI POSSANO
AVERE UN ' INCIDENZA SULLE TARIFFE DA ESSE PRATICATE IN QUANTO L ' ART . 52
VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE , SIA PURE DI LIEVE ENTITA . 22 A PARTE CIO , IL FATTO CHE LE IMPRESE ASSICURATRICI LA CUI SEDE SOCIALE SI
TROVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO SIANO LIBERE DI SCEGLIERE LA FORMA DELL '
AFFILIATA , ONDE POTER FRUIRE DEL CREDITO FISCALE , NON PUO GIUSTIFICARE LA
DIFFERENZA DI TRATTAMENTO . INFATTI , DATO CHE L ' ART . 52 , PRIMO COMMA ,
SECONDA FRASE , LASCIA ESPRESSAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI LA POSSIBILITA DI
SCEGLIERE LIBERAMENTE LA FORMA GIURIDICA IDONEA PER L ' ESERCIZIO DELLE LORO
ATTIVITA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , QUESTA LIBERA SCELTA NON DEV ' ESSERE
LIMITATA DA DISPOSIZIONI FISCALI DISCRIMINATORIE . 23 CON UNA SECONDA SERIE DI ARGOMENTI , IL GOVERNO FRANCESE INTENDE
DIMOSTRARE CHE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO E IN REALTA DOVUTA ALLE
PARTICOLARITA E ALLE DIFFERENZE TRA I REGIMI FISCALI NEI VARI STATI MEMBRI
NONCHE AI TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE . NON ESSENDO INFATTI ANCORA
STATE ARMONIZZATE LE LEGISLAZIONI IN QUESTIONE , DISPOSIZIONI DIVERSE A SECONDA
DEI CASI SAREBBERO NECESSARIE PER TENER CONTO DI QUESTE DIFFERENZE TRA REGIMI
TRIBUTARI E SAREBBERO QUINDI GIUSTIFICATE SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 52 DEL
TRATTATO . AD ESEMPIO , LA DISCIPLINA IN ESAME SAREBBE IN PARTICOLARE NECESSARIA
PER EVITARE L ' EVASIONE FISCALE . L ' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE ALLE
PERSONE FISICHE ED ALLE SOCIETA CHE SVOLGONO LE LORO ATTIVITA IN DIVERSI STATI
MEMBRI SAREBBE DISCIPLINATA DA TRATTATI RELATIVI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE ,
ESPRESSAMENTE NOMINATI NELL ' ART . 220 DEL TRATTATO . LA DIFFERENZA DI
TRATTAMENTO CONSEGUENTE AL REGIME IN ESAME NON SAREBBE QUINDI INCOMPATIBILE CON
L ' ART . 52 DEL TRATTATO . 24 A QUESTO PROPOSITO , SI DEVE ANZITUTTO DIRE CHE LA MANCATA ARMONIZZAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI IMPOSTE SULLE
SOCIETA NON PUO GIUSTIFICARE LA DISPARITA DI TRATTAMENTO IN QUESTIONE . E VERO
CHE , IN MANCANZA DI DETTA ARMONIZZAZIONE , LA POSIZIONE FISCALE DI UNA SOCIETA
DIPENDE DAL DIRITTO NAZIONALE CUI E SOGGETTA , TUTTAVIA L ' ART . 52 DEL
TRATTATO VIETA A CIASCUNO STATO MEMBRO DI ADOTTARE NELLE SUE LEGGI , PER LE
PERSONE CHE SI VALGONO DELLA LIBERTA DI STABILIRVISI , NORME PER L ' ESERCIZIO
DELLE LORO ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE STABILITE PER I PROPRI CITTADINI . 25 COSI PURE , IL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE NON PUO ESSERE INVOCATO IN
QUESTO CONTESTO . L ' ART . 52 DEL TRATTATO CEE NON CONSENTE DI DEROGARE AL
PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO PER MOTIVI DEL GENERE . DEL
RESTO , NON SONO APPARSI CONVINCENTI I CALCOLI PRODOTTI A QUESTO PROPOSITO DAL
GOVERNO FRANCESE ONDE DIMOSTRARE CHE LA CONCESSIONE DEL CREDITO FISCALE ALLE
SUCCURSALI ED AGENZIE DI SOCIETA AVENTI LA SEDE SOCIALE IN ALTRI STATI MEMBRI
CREEREBBE UN INCENTIVO PER QUESTE SOCIETA AD ISCRIVERE ALL ' ATTIVO DELLE
SUCCURSALI ED AGENZIE IN FRANCIA LE AZIONI DI SOCIETA FRANCESI CHE ESSE
POSSIEDONO . QUESTI CALCOLI SONO INFATTI BASATI SULL ' IPOTESI , CHE NON TROVA
FONDAMENTO NELL ' ART . 158 BIS DEL CODE GENERAL DES IMPOTS , CHE IL
TRASFERIMENTO ALLA SEDE CENTRALE DELLE SOCIETA DEI PROFITTI REALIZZATI DALLE
SUCCURSALI OD AGENZIE GODREBBERO , A SUA VOLTA , DEL CREDITO FISCALE ; LA
COMMISSIONE NON HA NEMMENO CHIESTO , NELLA PRESENTE CAUSA , CHE IL CREDITO
FISCALE SIA CONTEMPLATO IN QUESTA IPOTESI . 26 INFINE , A TORTO IL GOVERNO FRANCESE SOSTIENE CHE LA DIFFERENZA DI
TRATTAMENTO IN ESAME E DOVUTA AI TRATTATI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE . QUESTI
TRATTATI , INFATTI , NON RIGUARDANO LE IPOTESI ESAMINATE NELLA FATTISPECIE E
SOPRA PRECISATE . A PARTE CIO , I DIRITTI ATTRIBUITI AI DESTINATARI DALL ' ART .
52 DEL TRATTATO SONO ASSOLUTI E UNO STATO MEMBRO NON PUO FAR DIPENDERE LA LORO
OSSERVANZA DAL CONTENUTO DI UN TRATTATO STIPULATO CON UN ALTRO STATO MEMBRO . IN
PARTICOLARE , QUESTO ARTICOLO NON CONSENTE DI SUBORDINARE QUESTI DIRITTI ALLA
CONDIZIONE DELLA RECIPROCITA ALLO SCOPO DI OTTENERE VANTAGGI CORRISPONDENTI IN
ALTRI STATI MEMBRI . 27 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE , NON CONCENDENDO ALLE SUCCURSALI ED
AGENZIE IN FRANCIA DI IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
DI FRUIRE DEL CREDITO FISCALE PER I DIVIDENDI DI SOCIETA FRANCESI CHE LE
SUCCURSALI ED AGENZIE RISCUOTONO , L ' ART . 158 TER DEL CODE GENERAL DES IMPOTS
NON RISERVA A DETTE SOCIETA LO STESSO TRATTAMENTO CONTEMPLATO DALLE LEGGI
FRANCESI PER LE IMPRESE ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN FRANCIA . PER LE IMPRESE
ASSICURATRICI AVENTI SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , QUESTA DISCRIMINAZIONE
COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO CHE E INCOMPATIBILE
CON L ' ART . 52 , PRIMO E SECONDO COMMA DEL TRATTATO CEE . 28 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE , NON CONCENDENDO ALLE SUCCURSALI ED AGENZIE
IN FRANCIA DI SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI LA SEDE SOCIALE IN UN ALTRO STATO
MEMBRO , DI FRUIRE , NELLO STESSO MODO DELLE SOCIETA ASSICURATRICI AVENTI SEDE
IN FRANCIA , DEL CREDITO FISCALE PER I DIVIDENDI DI SOCIETA FRANCESI CHE DETTE
SUCCURSALI O AGENZIE RISCUOTONO , LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI
OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 52 DEL TRATTATO CEE . Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza