SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 GENNAIO 1992. - HANNS-MARTIN BACHMANN
CONTRO STATO BELGA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION -
BELGIO. - ARTT. 48, 59, 67 E 106 DEL TRATTATO CEE - DETRAZIONE DEI CONTRIBUTI
ASSICURATIVI. - CAUSA C-204/90.
raccolta della
giurisprudenza 1992 pagina I-00249
edizione speciale svedese pagina
00031
edizione speciale finlandese pagina I-00001
Massima
Parti
Motivazione
della sentenza
Decisione
relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Libera circolazione dei capitali - Detraibilità di taluni contributi in materia di assicurazione delle persone dal reddito imponibile - Detraibilità subordinata al versamento ad un organismo con sede nel territorio d' imposta - Limitazione giustificabile con riferimento alla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale
(Trattato CEE, artt. 48, 59, 67 e 106)
Gli artt. 48 e 59 del Trattato vietano che la normativa di uno Stato membro
subordini la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi dell'
assicurazione contro la malattia e l' invalidità o contro la vecchiaia e il
decesso alla condizione che tali contributi siano stati versati nello Stato. La
predetta condizione può tuttavia essere giustificata dalla necessità di
preservare la coerenza del regime fiscale da applicare. La necessità di cui sopra può per esempio manifestarsi quando, nel sistema
fiscale di uno Stato membro, la detraibilità dei contributi sia compensata dall'
imponibilità delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti
di assicurazione e, per converso, questa compensazione fra la detraibilità, in
uno stadio, e l' imponibilità, nell' altro, non potrebbe più essere garantita
ove i versamenti risultanti dai contributi esenti fossero effettuati da un
assicuratore straniero in un paese straniero, dove il loro assoggettamento all'
imposta risulterebbe aleatorio. Gli artt. 67 e 106 del Trattato non ostano ad una tale legislazione.
Nel procedimento C-204/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio,
nella causa dinanzi ad essa pendente fra Hanns-Martin Bachmann e Stato belga, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48, 59, 67 e 106 del
Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F.
Grévisse, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C.
Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: - per la parte ricorrente nella causa principale, dall' avv. Jean-Pierre
Nemery de Bellevaux, del foro di Bruxelles, - per la parte convenuta nella causa principale, dall' avv. Ignace Maselis,
del foro di Bruxelles, - per la Repubblica federale di Germania, dal sig. Ernst Roeder, in qualità
d' agente, - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jean-Claude Séché,
consigliere giuridico, in qualità d' agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale, del governo
danese, rappresentato dal sig. Joergen Molde, in qualità d' agente, del governo
tedesco, del governo olandese, rappresentato dal sig. T. Heukels, in qualità d'
agente, e della Commissione, all' udienza del 3 luglio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del
17 settembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza
1 Con sentenza 28 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 5 luglio
successivo, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto alla Corte, in forza
dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'
interpretazione degli artt. 48, 59, 67 e 106 del Trattato CEE. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra il
sig. Bachmann, di nazionalità tedesca, che è stato occupato in Belgio, e lo
Stato belga, a proposito del rifiuto, da parte del direttore delle imposte
dirette di Bruxelles-I, di ammettere che i contributi versati in Germania dall'
interessato per dei contratti d' assicurazione contro la malattia e l'
invalidità e per un contratto d' assicurazione sulla vita, conclusi prima della
sua venuta in Belgio, potessero essere dedotti dal totale dei suoi redditi
professionali, relativi al periodo 1973-1976. 3 Questo rifiuto trae origine dall' art. 54 del codice delle imposte sul
reddito (in prosieguo: il "CIR"), applicabile alla fattispecie principale, a
norma del quale la deduzione d' imposta è ammessa unicamente per i contributi di
assicurazione non obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, versati ad un
ente mutualistico riconosciuto dal Belgio, e per i contributi d' assicurazione
contro la vecchiaia e la morte prematura versati in Belgio. 4 L' interessato ha impugnato detto rifiuto dinanzi alla Cour d' appel di
Bruxelles. Questo ricorso essendo stato respinto, egli ha proseguito la sua
azione giudiziaria davanti alla Cour de cassation, la quale ha sospeso il
procedimento in attesa che la Corte di giustizia si sia pronunciata a titolo
pregiudiziale sulla seguente questione: "Se le disposizioni del diritto tributario belga che, ai fini dell' imposta
sui redditi, subordinano la detrazione di contributi d' assicurazione contro la
malattia e l' invalidità o contro la vecchiaia e la morte alla condizione che i
contributi siano versati in Belgio, siano compatibili con gli artt. 48, 59,
primo comma in particolare, 67 e 106 del Trattato CEE". 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale,
dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate
alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del
fascicolo sono richiamati nella misura necessaria alla comprensione del
ragionamento della Corte. 6 E' d' uopo ricordare anzitutto che la Corte non è competente a
pronunciarsi, nei procedimenti ex art. 177 del Trattato CEE, sulla compatibilità
di disposizioni di diritto interno con norme di diritto comunitario, ma può
fornire al giudice nazionale gli elementi attinenti all' interpretazione del
diritto comunitario, onde consentirgli di statuire sulla conformità di dette
disposizioni con le norme comunitarie considerate. 7 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice nazionale mira
sostanzialmente ad accertare se gli artt. 48, 59, 67 e 106 del Trattato ostano a
che una legislazione nazionale di uno Stato membro subordini la possibilità di
una deduzione d' imposta, per i contributi d' assicurazione contro la malattia e
l' invalidità o contro la vecchiaia e la morte, alla condizione che i contributi
siano stati versati in questo stesso Stato. Sull' art. 48 del Trattato 8 Il governo belga ricorda che le disposizioni in esame si applicano senza
distinzione di nazionalità ai lavoratori belgi ed a quelli aventi la nationalità
degli altri Stati membri che intendano conservare il beneficio dei contratti
conclusi precedentemente all' estero, e ne deduce che la tesi della Commissione,
secondo cui queste disposizioni si rivelerebbero sfavorevoli più particolarmente
ai contribuenti stranieri, è del tutto infondata. 9 Occorre notare a questo riguardo che i lavoratori che hanno esercitato un'
attività professionale in uno Stato membro e che successivamente s' impiegano in
un altro Stato membro o sono quivi alla ricerca di un impiego hanno, di regola,
concluso i loro contratti d' assicurazione contro la vecchiaia e la morte o
contro la malattia e l' invalidità con assicuratori stabiliti nel primo Stato.
Ne consegue pertanto che le disposizioni in esame rischiano di essere
sfavorevoli in modo particolare a questi lavoratori, che, di solito, sono
cittadini d' altri Stati membri. 10 A proposito dei contratti d' assicurazione contro la vecchiaia e la morte,
il governo belga osserva inoltre che, se i cittadini degli altri Stati membri,
che abbiano concluso precedentemente tali contratti in un altro Stato membro,
non possono dedurre i relativi contributi dal totale dei redditi imponibili in
Belgio, occorre tener presente che,in compenso, le pensioni, rendite, capitali o
crediti da riscatto, che siano loro versati dagli assicuratori in esecuzione di
detti contratti, non costituiscono, come risulta dall' art. 32 bis, inserito nel
CIR dalla legge 5 gennaio 1976 (Moniteur belge 6 febbraio 1976, pag. 81),
redditi imponibili. Il fatto che essi debbano, allorché ritornano nel loro paese
d' origine, pagare un' imposta su queste somme, non comporterebbe un ostacolo
alla libera circolazione dei lavoratori dovuto alla legge belga, ma sarebbe una
conseguenza della mancanza d' armonizzazione delle legislazioni fiscali degli
Stati membri. 11 Quest' argomento va respinto. Non bisogna infatti dimenticare che, in
genere, sono i cittadini degli altri Stati membri quelli che, dopo aver occupato
un impiego in Belgio, fanno ritorno nel loro Stato d' origine, in cui le somme
dovute dagli assicuratori sono soggette ad imposta, e che non possono quindi
compensare l' impossibilità di detrarre contributi, sul piano fiscale, con l'
assenza di imposte sulle somme dovute dagli assicuratori. E' innegabile che
quest' inconveniente è dovuto alla mancanza d' armonizzazione delle legislazioni
fiscali degli Stati membri, ma l' armonizzazione stessa non può essere eretta a
presupposto per l' applicazione dell' art. 48 del Trattato. 12 Quanto all' assicurazione contro l' invalidità e la malattia, il governo
belga ritiene che le disposizioni in parola non costituiscano un ostacolo alla
libera circolazione dei lavoratori, nella misura in cui un cittadino comunitario
che intenda accettare un impiego in Belgio possa mettere fine al suo contratto
senza inconvenienti e possa stipulare un nuovo contratto con una mutua
assicuratrice riconosciuta in Belgio, allo scopo appunto di fruire del beneficio
della detrazione. E' d' altronde quanto farebbe di regola, posto che il ricorso
a questo tipo d' assicurazione dipende dal sistema dell' assicurazione
obbligatoria, il quale varia da uno Stato membro all' altro. 13 Anche quest' argomento deve essere disatteso. Il fatto di dover rescindere
il contratto stipulato con un assicuratore stabilito in uno Stato membro, per
poter fruire della detrazione d' imposta accordata in un altro Stato membro, nel
caso stesso in cui l' interessato ritenga conforme ai propri interessi la
continuazione del precedente contratto, costituisce, viste le complicazioni e
gli oneri che ne derivano, un ostacolo alla libertà di circolazione. 14 I governi belga, tedesco, olandese e danese sostengono inoltre che
disposizioni del genere sono comunque giustificate da motivi d' interesse
generale. 15 A questo proposito, il governo tedesco fa presente che, per quanto
riguarda le assicurazioni contro la vecchiaia e la morte, come pure le
assicurazioni contro la malattia e l' invalidità, risulterebbe dalla
giurisprudenza della Corte (v. sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84,
Commissione/Germania, Racc. pag. 3755, punto 49 della motivazione) che gli Stati
membri possono subordinare la conclusione di contratti d' assicurazione con un
assicuratore stabilito in un altro Stato membro ad un' autorizzazione da parte
delle autorità nazionali, destinata a proteggere il consumatore, sia nella
qualità di persona che stipula l' assicurazione sia nella qualità di assicurato.
Orbene, sostiene il governo tedesco, se gli Stati membri non sono tenuti a
riconoscere la conclusione di contratti che non rispettino questa condizione,
tanto meno sono tenuti ad accordare sgravi d' imposta per tali contratti. 16 Questo ragionamento non può essere accolto. Se, in mancanza di misure
comunitarie d' armonizzazione, gli Stati membri possono, per proteggere gli
assicurati e gli assicuranti, nella loro veste di consumatori, subordinare la
conclusione di taluni contratti d' assicurazione all' autorizzazione sopra
indicata, l' interesse generale di questa protezione non può giustificare il
rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere l' esistenza di contratti d'
assicurazione conclusi con assicuratori stabiliti in altri Stati membri ad un'
epoca in cui il contraente assicurato vi risiedeva. 17 I governi belga, olandese e danese sono del parere che disposizioni come
quelle dell' art. 54 del CIR siano indispensabili, vista la difficoltà, se non
l' impossibilità, di controllare gli attestati dei versamenti di contributi
effettuati in altri Stati membri, e data la necessità di preservare la coerenza
del regime fiscale nel settore delle assicurazioni contro la vecchiaia e la
morte. 18 Per quanto riguarda l' efficacia dei controlli fiscali, si deve notare che
uno Stato membro può ricorrere alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977,
77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15, in prosieguo:
la "direttiva"), per controllare se i versamenti sono stati effettuati in un
altro Stato membro, allorché, come nel caso in esame, la determinazione dell'
imposta sul reddito deve essere fatta tenendo conto di tali versamenti (art. 1,
n. 1). 19 Il governo belga obietta che taluni Stati membri non trovano nel loro
diritto nessun titolo giuridico per esigere dagli assicuratori le informazioni
necessarie per i controlli dei versamenti effettuati sul loro territorio. 20 E' innegabile che l' art. 8, n. 1, della direttiva non impone la
collaborazione tra gli Stati membri quando la loro legislazione o la loro
pratica amministrativa non autorizzano l' autorità competente né ad effettuare
ricerche né a raccogliere o utilizzare informazioni per le necessità di questi
Stati. Ma, nonostante ciò, l' impossibilità di richiedere tale collaborazione
non può giustificare la non deducibilità dei contributi versati. Niente
impedirebbe, infatti, alle autorità fiscali competenti d' esigere dall'
interessato le prove che esse ritengano necessarie, e, se del caso, di negare il
beneficio della detrazione dei contributi, ove le prove richieste non fossero
fornite. 21 Per quanto riguarda, d' altra parte, la necessità di preservare la
coerenza del regime fiscale in questione, la Corte ha rilevato nella sentenza
Commissione/Belgio (causa C-300/90), pronunciata questo stesso giorno, che
esiste, nella regolamentazione belga, un legame fra la deducibilità dei
contributi e l' imponiblità delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione
dei contratti d' assicurazione contro la vecchiaia e la morte. Secondo l' art.
32 bis del CIR, già menzionato, le pensioni, rendite, capitali o crediti da
riscatto derivanti da contratti d' assicurazione sulla vita sono, infatti,
esonerati dall' imposta, se la detrazione dei contributi, contemplata dall' art.
54, non è stata ottenuta. 22 Ne consegue che, nel regime fiscale belga in questione, la perdita di
gettito fiscale, dovuta alla deduzione dei contributi d' assicurazione sulla
vita, comprensiva dell' assicurazione contro la vecchiaia e la morte, dal
reddito totale imponibile è compensata dall' imposta applicata sulle pensioni,
rendite e capitali dovuti dagli assicuratori. Nel caso in cui la deducibilità
dei contributi non sia stata ottenuta, le somme soprammenzionate sono esenti da
imposta. 23 La coerenza di siffatto regime fiscale, la cui configurazione spetta a
ciascuno Stato membro, presuppone, pertanto, che, nell' ipotesi in cui sia
obbligato ad ammettere la detrazione dei contributi d' assicurazione sulla vita
versati in un altro Stato membro, lo Stato in questione possa percepire l'
imposta sulle somme dovute dagli assicuratori. 24 Occorre precisare, al riguardo, che un impegno dell' assicuratore di
pagare tale imposta non sarebbe una garanzia sufficiente. Nel caso, infatti, in
cui quest' impegno non fosse rispettato, non resterebbe che chiederne l'
esecuzione nello Stato membro in cui è stabilito l' assicuratore:
indipendentemente dalla difficoltà per uno Stato di conoscere l' esistenza e l'
ammontare dei versamenti effettuati da assicuratori stabiliti in un altro Stato,
non è escluso, in un caso del genere, che ragioni d' ordine pubblico vengano
fatte valere per impedire il recupero dell' imposta. 25 Un simile impegno potrebbe certamente, in linea di principio, essere
accompagnato dal deposito di una cauzione da parte dell' assicuratore, ma ciò
darebbe luogo ad un onere finanziario supplementare per quest' ultimo: onere che
dovrebbe essere ripercosso sul premio d' assicurazione, con la conseguenza che
gli assicurati, oltre al fatto che potrebbere essere soggetti a doppia
imposizione sulle somme ad essi dovute in esecuzione dei contratti, non
avrebbero più alcun interesse a mantenere questi ultimi. 26 Vero è che esistono tra alcuni Stati membri convenzioni bilaterali che
ammettono la detrazione fiscale dei contributi versati in uno Stato contraente
diverso da quello che accorda questa facilitazione, e che riconoscono ad uno
solo Stato il potere di sottoporre ad imposta le somme dovute dagli assicuratori
in esecuzione dei loro contratti. Ma, una soluzione del genere è possibile solo
se consacrata da una convenzione internazionale di questo tipo o grazie all'
adozione, da parte del Consiglio, delle misure necessarie di coordinamento o d'
armonizzazione. 27 Allo stato attuale del diritto comunitario, la coerenza del regime fiscale
in questione non può dunque essere preservata da disposizioni meno restrittive
di quelle di cui si tratta nella causa principale; ogni altra misura che
permetta di garantire il recupero, da parte dello Stato interessato, dell'
imposta che, secondo la sua legislazione, deve essere percepita sulle somme
dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti da essi conclusi,
condurrebbe a conseguenze analoghe a quelle risultanti dalla non deducibilità
dei contributi. 28 Alla luce di quanto precede, si deve pertanto concludere che, nel settore
delle assicurazioni contro la vecchiaia e la morte, disposizioni come quelle
della legge belga in questione sono giustificate dalla necessità di garantire la
coerenza del regime fiscale di cui esse fanno parte, e che non sono quindi
contrarie all' art. 48 del Trattato. 29 Si deve tuttavia rilevare che l' art. 32 bis del CIR è applicabile solo a
decorrere dal 1975 e che, per conseguenza, esso non copre che una parte del
periodo considerato. Spetta al giudice nazionale giudicare, alla luce di quanto
esposto, se, per la parte restante di detto periodo, le disposizioni alle quali
ha fatto riferimento erano necessarie per il conseguimento dell' obiettivo d'
interesse generale sopra indicato. 30 Spetta al giudice nazionale accertare altresì se, per quanto riguarda le
assicurazioni contro la malattia e l' invalidità, le disposizioni in parola
fossero del pari necessarie per il conseguimento di tale obiettivo. Sull' art. 59 del Trattato 31 E' d' uopo rilevare che disposizioni come quelle della legge belga di cui
si tratta comportano una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
Infatti, disposizioni nazionali che esigono che l' assicuratore sia stabilito in
uno Stato membro perché gli assicurati possano fruire, in questo Stato, di
talune possibilità di deduzione d' imposta scoraggiano gli assicurati dal
rivolgersi ad assicuratori stabiliti in un altro Stato membro, e costituiscono
quindi, per questi ultimi, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. 32 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 4 dicembre 1986, già
citata, punto 52 della motivazione), l' esigenza di uno stabilimento è tuttavia
compatibile con l' art. 59 del Trattato se essa è una condizione indispensabile
per il raggiungimento dell' obiettivo d' interesse generale perseguito. 33 Come risulta da quanto precede, tale è appunto il caso in merito alle
assicurazioni contro la vecchiaia e la morte, per l' epoca successiva al 1975.
Per gli anni precedenti, e in merito alle assicurazioni contro la malattia e l'
invalidità, spetta al giudice nazionale accertare se le disposizioni cui egli si
riferisce fossero del pari necessarie per garantire la coerenza del regime
fiscale di cui esse fanno parte. Sugli artt. 67, n. 1, e 106 del Trattato 34 Norme giuridiche interne come quelle dell' art. 54 del CIR non sono
contrarie agli artt. 67 e 106 del Trattato. Basti infatti rilevare, da una
parte, che l' art. 67 non vieta le restrizioni che non riguardano i
trasferimenti di capitali, ma che sono la conseguenza indiretta di restrizioni
riguardanti altre libertà fondamentali, e, d' altra parte, che disposizioni del
tipo di quelle contemplate nella causa principale non impediscono il pagamento
dei contributi d' assicurazione dovuti ad assicuratori stabiliti in un altro
Stato membro, né vietano che questo pagamento possa essere effettuato nella
moneta dello Stato membro in cui è stabilito l' assicuratore. 35 Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che è
incompatibile con gli artt. 48 e 59 del Trattato CEE la legislazione di uno
Stato membro la quale subordini la deducibilità di certi contributi d'
assicurazione contro la malattia e l' invalidità o contro la vecchiaia e la
morte alla condizione che detti contributi vengano versati in questo stesso
Stato. Detta condizione può tuttavia essere giustificata dalla necessità di
garantire la coerenza del regime fiscale. Gli artt. 67 e 106 del Trattato CEE
non ostano invece ad una tale legislazione. Massima
Parti
Motivazione della sentenza