Sentenza della Corte del 21 settembre 1999. - Compagnie de
Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland contro Finanzamt Aachen-Innenstadt.
- Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Köln - Germania. - Libertà
di stabilimento - Imposte sui redditi delle società - Agevolazioni fiscali. -
Causa C-307/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina
I-06161
Massima
Parti
Motivazione
della sentenza
Decisione
relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Legislazione fiscale - Imposta sulle società - Imposta sul patrimonio - Stato membro che esclude i centri di attività stabili di società non residenti dal godimento di talune agevolazioni fiscali riservate alle società residenti - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 48 CE)]
$$Gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e
58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano a che un centro di attività stabile
sito in Germania e gestito da una società di capitali avente sede in un altro
Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle società di capitali aventi
sede in Germania, delle seguenti agevolazioni fiscali: - l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi ricevuti da società
aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in
materia di imposta sulle società), prevista da una convenzione in materia
tributaria stipulata con un paese terzo per evitare la doppia imposizione, - l'imputazione, prevista dalla normativa nazionale, all'imposta tedesca
sulle società dell'imposta sulle società riscossa, in uno Stato che non sia la
Repubblica federale di Germania, sugli utili di una controllata che ivi ha sede,
e - l'esenzione, anch'essa prevista dalla normativa nazionale, dall'imposta sul
patrimonio per le partecipazioni in società aventi sede in paesi terzi (il
privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sul
patrimonio). Infatti, il diniego di tali agevolazioni, che riguarda principalmente le
società non residenti e che si fonda sul criterio della sede della società per
determinare il regime fiscale in questione, rende meno interessante, per queste
ultime, il possesso di partecipazioni attraverso succursali nello Stato membro
considerato, con la conseguente limitazione della libertà di scegliere la forma
giuridica appropriata per l'esercizio di attività in un altro Stato membro,
espressamente riconosciuta agli operatori economici dall'art. 52, primo comma,
seconda frase, del Trattato. Essendo le società non residenti in Germania che
gestiscono in tale paese un centro di attività stabile e le società residenti in
Germania in situazioni obiettivamente confrontabili per quanto riguarda
l'imponibilità della riscossione in Germania di dividendi provenienti da
partecipazioni nelle controllate e sottocontrollate estere e dal possesso di
tali partecipazioni, la disparità di trattamento di cui sono oggetto deve
considerarsi come violazione delle citate disposizioni del Trattato. Con più particolare riguardo al rifiuto di concedere alle società non
residenti che gestiscono un centro di attività stabile il privilegio di
partecipazione internazionale previsto da una convenzione bilaterale stipulata
al fine di evitare la doppia imposizione, tale rifiuto non può essere
giustificato con la libertà degli Stati membri di fissare, nell'ambito di tali
convenzioni, gli elementi di raccordo ai fini della ripartizione della
competenza fiscale. Infatti, per quanto riguarda l'esercizio del potere
impositivo così ripartito, gli Stati membri non possono esimersi dal rispettare
le norme comunitarie, tra cui il principio del trattamento nazionale che impone
allo Stato membro aderente alla detta convenzione di concedere ai centri di
attività stabili di società non residenti le agevolazioni previste dalla
convenzione alle stesse condizioni di quelle che si applicano alle società
residenti.
Nel procedimento C-307/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht
di Colonia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, e Finanzamt Aachen-Innenstadt, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto
art. 48 CE), LA CORTE, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e G.
Hirsch, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L.
Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (relatore) e R.
Schintgen, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, dal
signor A.J. Rädler, consulente fiscale a Monaco di Baviera, e dall'avv. M.
Lausterer, del foro di Monaco di Baviera; - per il Finanzamt Aachen-Innenstadt, dal signor A. Jansen, Leitender
Regierungsdirektor del Finanzamt Aachen-Innenstadt; - per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso
lo stesso ministero, in qualità di agenti; - per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes, direttore del servizio
giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari
esteri, e Angelo Cortesão Seiça Neves, giurista presso la stessa direzione, in
qualità di agenti; - per il governo svedese, dal signor Erik Brattgård, departementsråd presso
il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora H. Michard, membro
del servizio giuridico, e dal signor A. Buschmann, funzionario tedesco in
distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Compagnie de Saint-Gobain,
Zweigniederlassung Deutschland, rappresentata dal signor A.J. Rädler e dall'avv.
M. Lausterer, del Finanzamt Aachen-Innenstadt, rappresentato dal signor P.
Martin, Leitender Regierungsdirektor del Finanzamt Aachen-Innenstadt, del
governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor
presso il ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, e della
Commissione, rappresentata dal signor E. Mennens, consigliere giuridico
principale, in qualità di agente, dalla signora H. Michard e dal signor A.
Buschmann, all'udienza del 19 gennaio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2
marzo 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza
1 Con ordinanza 30 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 2 settembre
successivo, il Finanzgericht di Colonia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi
dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto
art. 48 CE). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la
Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland (in prosieguo: la
«Saint-Gobain ZN»), e il Finanzamt Aachen-Innenstadt (in prosieguo: il
«Finanzamt»). 3 La Saint-Gobain ZN è la succursale tedesca della Compagnie de Saint-Gobain
SA (in prosieguo: la «Saint-Gobain SA»), società di diritto francese con sede e
direzione commerciale in Francia. 4 Come tale la Saint-Gobain ZN, iscritta nel registro del commercio in
Germania, è considerata nel diritto tributario tedesco come un centro di
attività stabile della Saint-Gobain SA. 5 La Saint-Gobain SA è soggetta in Germania ad un obbligo fiscale limitato,
non avendo né la sede né la direzione commerciale in tale Stato. Detto obbligo
fiscale limitato della Saint-Gobain SA riguarda tanto i redditi percepiti in
Germania attraverso il suo centro di attività stabile, in forza dell'art. 2,
punto 1, del Körperschaftsteuergesetz (legge relativa all'imposta sulle società;
in prosieguo: la «KStG»), quanto il patrimonio da essa detenuto nel centro di
attività stabile, in forza dell'art. 2, n. 1, punto 2, e n. 2, del
Vermögensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul patrimonio; in prosieguo:
il «VStG»). 6 Va precisato che, in forza del combinato disposto degli artt. 8, n. 1,
della KStG e 49, n. 1, punto 2, lett. a), dell'Einkommensteuergesetz (legge
relativa all'imposta sul reddito; in prosieguo: l'«EStG»), i redditi provenienti
da un centro di attività industriale e commerciale situato nel territorio
nazionale fanno parte dei redditi nazionali, ai sensi dell'obbligo fiscale
limitato. 7 Inoltre, secondo l'art. 121, n. 2, punto 3, del Bewertungsgesetz (legge
relativa alla valutazione dei beni; in prosieguo: il «BewG»), il capitale di
esercizio nazionale fa parte del patrimonio nazionale di un contribuente
soggetto ad un obbligo fiscale limitato, il che comprende in particolare il
capitale che serve al centro di attività da esso gestito nel territorio
nazionale. 8 Nell'ambito della causa a qua, il Finanzamt si è rifiutato di accordare
alla Saint-Gobain SA talune agevolazioni fiscali riguardanti l'assoggettamento
ad imposta dei dividendi da partecipazione in società di capitali straniere,
agevolazioni che sono riservate alle società soggette in Germania ad un obbligo
fiscale illimitato. 9 Nel corso del 1988, anno che rileva nella causa a qua, la Saint-Gobain SA
deteneva, tramite il capitale di esercizio della sua succursale tedesca, la
Saint-Gobain ZN, le seguenti partecipazioni: - il 10,2% delle azioni della società Certain Teed Corporation, con sede
negli Stati Uniti d'America; - il 98,63% del capitale della società Grünzweig + Hartmann AG (in prosieguo:
la «Grünzweig»), con sede in Germania; - il 99% del capitale della società Gevetex Textilglas GmbH (in prosieguo: la
«Gevetex»), con sede in Germania. 10 Le controllate della Saint-Gobain SA situate in Germania, ossia la
Grünzweig e la Gevetex, sono legate alla Saint-Gobain ZN tramite un contratto di
integrazione fiscale («Organvertrag») in attuazione dell'art. 18 del KStG. Nel
contesto del regime tedesco dell'integrazione fiscale («Organschaft») la società
controllante (società capogruppo o «Organträger») di un gruppo di società si
dichiara come unica debitrice dell'imposta sul risultato globale del gruppo. I
profitti e le perdite delle società controllate («Organgesellschaften») vengono
incorporati nei risultati della società controllante e, all'occorrenza,
assoggettati all'imposta dovuta da quest'ultima a condizione che, da un lato, le
società controllate tedesche siano integrate sul piano finanziario, economico e
organico ad un'impresa tedesca (o, a talune condizioni, al centro di attività
stabile in Germania di una società straniera, come nella causa a qua) e che,
d'altro lato, tra le società controllate e la controllante esista un contratto
di cessione degli utili («Gewinnabführungsvertrag») di una durata massima
quinquennale (art. 14 del KStG). 11 I profitti della Grünzweig e della Gevetex, che erano stati trasferiti
alla Saint-Gobain ZN durante il 1988 in forza dei suddetti contratti di cessione
degli utili, comprendevano dividendi da partecipazione distribuiti da società
controllate estere. 12 Nel 1988 la Grünzweig ha percepito dividendi dalle società Isover SA, con
sede in Svizzera, e Linzer Glasspinnerei Franz Haider AG, con sede in Austria,
nelle quali essa possedeva nel 1988, rispettivamente, il 33,34% e il 46,67%
delle quote. 13 Lo stesso anno la Gevetex ha riscosso dividendi da una controllata
italiana, la società Vitrofil SpA, nella quale possedeva il 24,8% delle quote.
14 Dal fascicolo della causa a qua emerge che sussistevano gli altri
presupposti dell'integrazione fiscale, cosicché questi redditi di partecipazione
venivano direttamente imputati, in base al diritto tributario tedesco, al centro
di attività stabile situato nel territorio nazionale (Saint-Gobain ZN) e,
quindi, ai redditi della società controllante (Saint-Gobain SA) soggetta ad un
obbligo fiscale limitato (artt. 14 e 18 del KStG). 15 La Saint-Gobain ZN contesta, dinanzi al giudice di rinvio, il rifiuto del
Finanzamt di accordarle tre agevolazioni fiscali relative ai dividendi, dirette
ad evitare che i dividendi riscossi in Germania da società che possiedono
partecipazioni in società straniere e già assoggettati ad imposta all'estero
vengano nuovamente tassati in Germania. 16 In primo luogo, il Finanzamt si è rifiutato di esentare dall'imposta
tedesca sulle società i dividendi percepiti dalla Saint-Gobain ZN provenienti
dagli Stati Uniti d'America e dalla Svizzera, in ragione del fatto che le
convenzioni fiscali bilaterali stipulate tra la Repubblica federale di Germania
e ciascuno di questi paesi terzi per evitare la doppia imposizione, le quali
prevedono una simile esenzione, ne riservano la concessione, rispettivamente,
alle società tedesche e alle società assoggettate in Germania ad un obbligo
fiscale illimitato. Si tratta del privilegio di partecipazione internazionale
(«internationales Schachtelprivileg») in materia di imposte sulle società. 17 Al riguardo occorre rilevare innanzitutto che, secondo l'art. XV della
vecchia convenzione stipulata tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati
Uniti d'America per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui
redditi e di talune altre imposte (convenzione 22 luglio 1954, come modificata
dal protocollo del 17 settembre 1965, BGBl. 1954 II, pag. 1118; 1966 II, pag.
745), in vigore all'epoca dei fatti nella causa principale: «1) La doppia imposizione viene evitata nel modo seguente: a) (...) b) 1. Per quanto riguarda una persona fisica residente nella Repubblica
federale di Germania e una società tedesca, l'imposta prelevata dalla Repubblica
federale di Germania è fissata nel modo seguente: aa) Sono esclusi dalla base imponibile tedesca i redditi provenienti da fonti
situate negli Stati Uniti e che, in forza della presente convenzione, non sono
esonerati da imposta negli Stati Uniti (...) Per quanto riguarda i redditi
provenienti da dividendi, le disposizioni della prima frase si applicano
tuttavia solo ai dividendi imponibili in forza del diritto statunitense e
versati da una società statunitense ad una società di capitali tedesca che
possegga direttamente almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della
società statunitense». In forza dell'art. II, n. 1, lett. f), della medesima convenzione, per
società tedesca si deve intendere una persona giuridica la cui direzione
commerciale o la cui sede si trovino in Germania. 18 Inoltre l'art. 24 della convenzione stipulata l'11 agosto 1971 tra la
Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera per evitare la
doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, come
modificata dal protocollo del 30 novembre 1978 (BGBl. 1972 II, pag. 1022; 1980
II, pag. 750), così dispone, nella versione in vigore per le imposte prelevate
prima del 1990: «1) Per quanto riguarda una persona fisica residente nella Repubblica
federale di Germania, la doppia imposizione viene evitata nel modo seguente:
1) Sono esclusi dalla base imponibile tedesca i seguenti redditi, provenienti
dalla Svizzera e che, ai sensi degli articoli precedenti, sono ivi soggetti ad
imposta: a) (...) b) I dividendi, ai sensi dell'art. 10, che una società di capitali con sede
in Svizzera distribuisce ad una società di capitali soggetta ad un obbligo
fiscale illimitato nella Repubblica federale di Germania qualora, secondo la
normativa tributaria tedesca, un'imposta svizzera percepita sugli utili della
società distributrice possa essere imputata anche all'imposta tedesca sulle
società che dev'essere riscossa». 19 In secondo luogo il Finanzamt, pur avendo accordato alla Saint-Gobain SA
l'imputazione diretta prevista dall'art. 26, n. 1, del KStG, imputando quindi,
all'imposta sulle società dovuta dalla Saint-Gobain SA a causa dei dividendi da
essa riscossi tramite la Saint-Gobain ZN, l'imposta estera da essa già pagata e
che aveva costituito ritenuta d'acconto nei diversi paesi in cui hanno sede le
società distributrici, ha negato l'imputazione dell'imposta straniera sulle
società riscossa sugli utili distribuiti dalle società controllate e
subcontrollate straniere della Saint-Gobain SA nei paesi in cui esse hanno sede
(imputazione indiretta, altresì denominata «credito d'imposta indiretto»,
prevista dall'art. 26, n. 2, del KStG) in quanto la legge riserva tale
agevolazione unicamente alle società soggette in Germania ad un obbligo fiscale
illimitato. 20 L'art. 26, n. 2, del KStG stabilisce le regole in materia di imputazione
indiretta: «2) Nel caso in cui, da almeno dodici mesi prima della chiusura dei conti
(...) una società (...) (società controllante) illimitatamente soggetta ad
imposta (...) abbia posseduto indirettamente e ininterrottamente una
partecipazione pari almeno a un decimo del capitale nominale di una società di
capitali avente direzione e sede al di fuori dell'ambito di applicazione
territoriale della presente legge (società controllata) (...) la società
controllante, su richiesta, può essere autorizzata ad imputare anche all'imposta
sulle società, di cui è debitrice a causa dei dividendi ad essa distribuiti
dalla controllata, un'imposta sugli utili a carico di quest'ultima.
L'imputazione è riferita ad una frazione dell'imposta analoga all'imposta
tedesca sulle società pagata dalla controllata per l'esercizio con riferimento
al quale essa ha effettuato la distribuzione». 21 In terzo luogo, il Finanzamt ha ricompreso la partecipazione al capitale
della controllata statunitense nel patrimonio nazionale del centro di attività
stabile, imponibile in base all'imposta sul patrimonio, e quindi non ha più
accordato alla Saint-Gobain SA il privilegio di partecipazione internazionale in
materia di imposte sul patrimonio previsto dall'art. 102, n. 2, del BewG, poiché
detta legge riserva tale agevolazione unicamente alle società di capitali
nazionali. 22 Ai sensi dell'art. 102, n. 2, del BewG: «2) Qualora una società di capitali nazionale (...) possegga una
partecipazione diretta nel capitale nominale di un'altra società di capitali con
sede e direzione commerciale al di fuori dell'ambito di applicazione della
presente legge (società controllata) e tale partecipazione sia almeno del 10%,
la partecipazione, su richiesta, non rientra nel capitale d'esercizio, purché
essa esista ininterrottamente da almeno dodici mesi prima della data della
chiusura dei conti pertinente (...)». 23 La Saint-Gobain SA ritiene che il fatto di escludere dai suddetti
privilegi (imputazione indiretta e privilegio di partecipazione internazionale
in materia di imposte sul reddito e di imposte sul patrimonio) il centro di
attività stabile tedesco di una società di capitali con sede in Francia sia
contrario al combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato. 24 Il Finanzgericht di Colonia ha osservato che nel 1988 il diniego dei
suddetti privilegi al centro di attività stabile tedesco di una società di
capitali straniera era conforme al diritto tedesco in vigore. Tuttavia, esso ha
considerato che con riguardo, in particolare, alla sentenza 28 gennaio 1986,
causa 270/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punto 18), un tale diniego
poteva costituire una discriminazione contraria all'art. 52 del Trattato. 25 Bisogna precisare che il contesto giuridico nazionale è stato modificato,
a partire dal periodo di imposizione 1994, dallo Standortsicherungsgesetz del 13
settembre 1993 (legge diretta a conservare e a rafforzare l'attrattiva della
Repubblica federale di Germania come luogo di insediamento di imprese, BGBl. I,
pag. 1569), il quale ha inserito gli artt. 8 b), n. 4, e 26, n. 7, del KStG.
26 L'art. 8 b), n. 4, del KStG (partecipazione in società straniere)
stabilisce: «4) Le quote di utili distribuite da una società straniera su partecipazioni
che debbono essere attribuite a un centro di attività stabile industriale o
commerciale nazionale di una società soggetta ad un obbligo fiscale limitato non
vengono presi in considerazione nel calcolo del reddito da attribuire al centro
di attività stabile industriale o commerciale nazionale, nei limiti in cui, in
forza di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione (...) dette
quote sarebbero esentate qualora la suddetta società fosse soggetta ad un
obbligo fiscale illimitato (...) Se l'esenzione o l'agevolazione dipendono dal
possesso di una partecipazione per un periodo minimo, occorre che la
partecipazione, nel corso di tale periodo, sia stata parte anche del capitale di
esercizio del centro di attività stabile industriale o commerciale nazionale».
27 L'art. 26, n. 7, del KStG, nella versione in vigore dal periodo di
imposizione 1994, che estende ai centri di attività stabile nazionali
l'imputazione indiretta prevista dall'art. 26, n. 2, del KStG, stabilisce quanto
segue: «I nn. 2 e 3 si applicano per analogia a quote di utili che percepisce, da
parte di una controllata straniera, un centro di attività stabile industriale o
commerciale nazionale di una società soggetta ad un obbligo fiscale limitato,
ove siano comunque soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8 b), n. 4, prima e
seconda frase». 28 Dal fascicolo della causa a qua risulta che il legislatore ha motivato
tale modifica nel modo seguente: «Il centro di attività stabile di una società soggetta ad un obbligo fiscale
limitato è in tal modo equiparato ad una società nazionale. La parità di
trattamento tra il centro di attività stabile di una società straniera e una
società soggetta ad un obbligo fiscale illimitato tiene in considerazione la
libertà di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato CE ed esclude una
discriminazione vietata da tali disposizioni» (Bundesrats Drucksache 1/93, pagg.
40 e 41). 29 Tuttavia, la nuova situazione giuridica nazionale ha prodotto effetti solo
a partire dal periodo di imposizione 1994 (art. 54, n. 1, del KStG, nella
versione derivante dalla legge 13 settembre 1993) e non può pertanto essere
presa in considerazione nella causa a qua. 30 Occorre ancora rilevare che lo Standortsicherungsgesetz del 13 settembre
1993 non ha modificato l'art. 102 del BewG relativo al privilegio di
partecipazione in materia di imposta sul patrimonio. Tuttavia, secondo la
Commissione, non contraddetta su tale punto in udienza, l'imposta sul patrimonio
non viene più riscossa dal 1_ gennaio 1997 a causa del suo carattere
parzialmente anticostituzionale, rilevato dal Bundesverfassungsgericht nella
decisione del 22 giugno 1995 (2 BvL 37/91 BVerfGE 93, 121). L'art. 102 del BewG
è stato abrogato dall'art. 6, nn. 14 e 15, del Gesetz zur Fortsetzung der
Unternehmenssteuerreform del 29 ottobre 1997 (BGBl. I, pag. 2590). 31 Di conseguenza, il Finanzgericht di Colonia ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con il diritto comunitario vigente, in particolare con
il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CE, il fatto che ad un
centro di attività stabile - sito in Germania - di una società di capitali
avente sede in un altro Stato membro non sia stato concesso, in base ad un
accordo sulla doppia imposizione, il privilegio fiscale per dividendi da
partecipazione ("Schachtelprivileg") alle stesse condizioni delle società di
capitali aventi sede in Germania. 2) Se sia compatibile con il diritto comunitario vigente, in particolare con
il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CE, il fatto che, nel
caso di un centro di attività stabile - sito in Germania - di una società di
capitali avente sede in un altro Stato membro, l'imposta riscossa in uno Stato
terzo sull'utile di una società controllata, ivi stabilita, del centro di
attività stabile sito in Germania non sia stata imputata all'imposta tedesca
sulle società alle stesse condizioni delle società di capitali aventi sede in
Germania. 3) Se sia compatibile con il diritto comunitario vigente, in particolare con
il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CE, il fatto che ad un
centro di attività stabile, sito in Germania, di una società di capitali avente
sede in un altro Stato membro non sia concesso il privilegio fiscale per
dividendi da partecipazione sull'imposta patrimoniale alle stesse condizioni
delle società di capitali aventi sede in Germania». 32 Con tali questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice di
rinvio chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del
Trattato osti a che un centro di attività stabile sito in Germania e gestito da
una società di capitali avente sede in un altro Stato membro (in prosieguo: la
«società non residente») non goda, alle stesse condizioni delle società di
capitali aventi sede in Germania, delle seguenti agevolazioni fiscali: - l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi ricevuti da società
aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in
materia di imposta sulle società), previsto da una convenzione in materia
tributaria stipulata con un paese terzo per evitare la doppia imposizione, - l'imputazione, prevista dalla normativa nazionale, all'imposta tedesca
sulle società dell'imposta sulle società riscossa, in uno Stato che non sia la
Repubblica federale di Germania, sugli utili di una controllata che ivi ha sede,
e - l'esenzione, anch'essa prevista dalla normativa nazionale, dall'imposta sul
patrimonio per le partecipazioni in società aventi sede in paesi terzi (il
privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sul
patrimonio). 33 Occorre rilevare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza,
l'art. 52 del Trattato è una delle disposizioni fondamentali della Comunità ed è
direttamente efficace negli Stati membri dalla scadenza del periodo transitorio
(v., in particolare, sentenze 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry, Racc. pag.
765; Commissione/Francia, citata, punto 13, e 29 aprile 1999, causa C-311/97,
Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I-2651, punto 22). 34 La libertà di stabilimento, che l'art. 52 del Trattato attribuisce ai
cittadini della Comunità e che implica per essi l'accesso alle attività non
subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di
imprese, alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di
stabilimento per i cittadini di questo, comprende, ai sensi dell'art. 58 del
Trattato, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e
che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nel
territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato
membro di cui trattasi mediante una succursale o un'agenzia (v. sentenza 16
luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 20, nonché la
giurisprudenza citata). Le stesse disposizioni garantiscono il trattamento
nazionale nello Stato membro ospitante ai cittadini comunitari che abbiano
esercitato la libertà di stabilimento e alle società che ad essi sono
equiparate. 35 Per quanto riguarda le società è importante rilevare in questo contesto
che la loro sede nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della
cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento
giuridico di uno Stato (v. sentenza ICI, citata, punto 20, nonché la
giurisprudenza citata). 36 La prassi di cui trattasi nella causa a qua consiste nel negare ad una
società di capitali non residente, che gestisce in Germania una succursale
attraverso la quale possiede partecipazioni in società aventi sede in Stati
diversi dalla Repubblica federale di Germania e tramite la quale riscuote
dividendi da partecipazione, talune agevolazioni fiscali relative
all'assoggettamento ad imposta di tali partecipazioni o di tali dividendi,
agevolazioni che sono riservate, dal diritto interno o da convenzioni bilaterali
stipulate con paesi terzi per evitare la doppia imposizione, alle società
soggette in Germania ad un obbligo fiscale illimitato. 37 Bisogna precisare al riguardo che le società soggette ad un obbligo
fiscale illimitato in Germania sono, in forza del diritto tedesco, le società
considerate come fiscalmente residenti in Germania, ossia quelle aventi la sede
sociale o la direzione commerciale in Germania (art. 1 della KStG). Il diniego
delle agevolazioni di cui trattasi nella causa a qua riguarda dunque
principalmente le società non residenti in Germania e si basa sul criterio della
sede della società per stabilire quale sia, in Germania, il trattamento fiscale
delle partecipazioni in società di capitali aventi sede in Stati diversi dalla
Repubblica federale di Germania e dei dividendi prodotti da tali partecipazioni.
38 E' pacifico che le agevolazioni fiscali consistenti nel privilegio di
partecipazione in materia di imposte sulle società e nell'imputazione indiretta
rappresentano per i beneficiari un alleggerimento dell'onere fiscale, di modo
che i centri di attività stabili di società aventi sede in un altro Stato membro
(in prosieguo: le «società non residenti») che non ne possono fruire si trovano
in una situazione meno favorevole rispetto a quella delle società residenti,
comprese le controllate tedesche di società non residenti. 39 Per contro, in materia di imposta sul patrimonio, il governo tedesco ha
sostenuto che la situazione del centro di attività stabile di una società non
residente, alla quale viene negato il privilegio di partecipazione, non era meno
favorevole rispetto a quella della controllata residente di una società non
residente, beneficiaria della suddetta agevolazione fiscale, in quanto l'onere
fiscale gravante sulla società non residente (società controllante o società
principale) sarebbe lo stesso, a prescindere dal fatto che si tratti di
partecipazioni possedute tramite un centro di attività stabile o tramite una
controllata. Da un lato, ai fini dell'imposta sul patrimonio, la partecipazione
in una subcontrollata straniera è compresa nel patrimonio del centro di attività
stabile e viene quindi tassata a carico della società principale. D'altro lato,
se la partecipazione in una subcontrollata straniera viene esclusa dal
patrimonio della controllata a causa del privilegio di partecipazione, il
patrimonio della società controllante non residente comprenderebbe il valore
della sua partecipazione nella controllata posseduta in Germania, che viene
stimata tenendo conto del valore della partecipazione che quest'ultima possiede
nella subcontrollata, ai sensi dell'art. 121, n. 2, punto 4, del BewG, in vigore
all'epoca dei fatti nella causa principale. La partecipazione che la controllata
tedesca possiede in una subcontrollata straniera sarebbe quindi tassata
anch'essa a carico della società capogruppo non residente in Germania. 40 Tuttavia, in udienza la Saint-Gobain ZN, senza essere contraddetta sul
punto, ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 121, n. 2, punto 4, del BewG
era esclusa nella causa a qua in forza dell'art. 19 della convenzione stipulata
tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese il 21 luglio
1959 per evitare la doppia imposizione (JORF 8 novembre 1961, pag. 10 230,
modificata dalla clausola del 9 giugno 1969, JORF del 22 novembre 1970, pag. 10
725), la quale esclude la tassazione a carico della società controllante non
residente in Germania della partecipazione posseduta da una controllata tedesca
in una subcontrollata straniera. Le norme nazionali che disciplinano la
concessione del privilegio di partecipazione in materia di imposta sul
patrimonio avrebbero quindi la conseguenza di far gravare un onere fiscale
diverso sul centro di attività stabile e sulla controllata di una società
straniera. 41 A questo proposito, spetta al giudice di rinvio, nell'ambito della
controversia di cui è investito, verificare se il negare ai centri di attività
stabili di società francesi il privilegio di partecipazione in materia di
imposta sul patrimonio li ponga in una situazione meno favorevole rispetto a
quella delle controllate tedesche di società francesi. 42 Di conseguenza, il diniego delle agevolazioni fiscali di cui trattasi
nella causa a qua ai centri di attività stabili situati in Germania di società
non residenti rende meno interessante, per queste ultime, il possesso di
partecipazioni attraverso succursali tedesche, considerato il fatto che, in
forza della legge tedesca e delle convenzioni volte a prevenire la doppia
imposizione, degli sgravi fiscali di cui trattasi possono fruire solo le
controllate tedesche le quali, in quanto persone giuridiche, sono soggette ad un
obbligo fiscale illimitato, cosa che limita pertanto la libertà, riconosciuta
espressamente agli operatori economici dall'art. 52, primo comma, seconda frase,
del Trattato, di scegliere la forma giuridica adeguata per lo svolgimento di
attività in un altro Stato membro. 43 La differenza di trattamento di cui sono oggetto le succursali di società
non residenti rispetto alle società residenti e la limitazione della libertà di
scegliere la forma del centro di attività secondario debbono considerarsi
configurare un'unica violazione degli artt. 52 e 58 del Trattato. 44 Bisogna pertanto domandarsi se detta differenza di trattamento possa
essere giustificata con riguardo alle norme del Trattato sulla libertà di
stabilimento. 45 Il governo tedesco ha innanzitutto dedotto che, in linea generale, in
materia di imposte dirette le situazioni delle società residenti e delle società
non residenti non sono confrontabili. 46 I centri di attività stabili di società non residenti in Germania
verserebbero, infatti, in una situazione oggettivamente diversa da quella delle
società residenti in Germania. A causa dei redditi percepiti attraverso le loro
succursali in Germania e del patrimonio detenuto in queste ultime, le società
non residenti sarebbero soggette in Germania ad un obbligo fiscale limitato,
mentre le società residenti sono soggette in Germania ad un obbligo fiscale
illimitato. 47 Al riguardo bisogna osservare che, per quanto concerne l'imponibilità
della riscossione in Germania di dividendi da partecipazioni in controllate e
subcontrollate straniere e del possesso di tali partecipazioni, le società non
residenti in Germania che ivi si servono di un centro di attività stabile e le
società residenti in Germania si trovano in situazioni oggettivamente
paragonabili. Infatti, da un lato, la riscossione di dividendi in Germania è ivi
assoggettabile ad imposta, indipendentemente dal fatto che si tratti di una
società residente o non residente, dal momento che quest'ultima li riscuote
attraverso un centro di attività stabile situato in Germania. D'altro lato, il
possesso di partecipazioni in società controllate e subcontrollate straniere in
Germania è ivi imponibile, tanto se il possessore è una società residente quanto
se è una società non residente, in quanto quest'ultima possiede tali
partecipazioni in un centro di attività stabile situato in Germania. 48 Le situazioni delle società residenti e di quelle non residenti sono tanto
più confrontabili in quanto, in realtà, la differenza di trattamento si verifica
solo per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni fiscali di cui
trattasi, le quali consentono alle società residenti di detrarre dall'imposta
sulle società l'importo versato come imposta estera sui dividendi da
partecipazione in società straniere oppure di escludere i suddetti dividendi o
partecipazioni dal loro reddito e dal loro patrimonio complessivi, i quali sono
assoggettabili ad imposta in Germania. Il diniego di tali agevolazioni alle
società non residenti che gestiscono in Germania di un centro di attività
stabile fa sì che il loro obbligo fiscale, teoricamente limitato ai redditi e al
patrimonio «nazionali», gravi in realtà su dividendi di origine estera e su
partecipazioni in società di capitali straniere. Per le materie di cui trattasi
la differenza tra obbligo fiscale limitato e illimitato non ha certamente
rilievo, in quanto il reddito e il patrimonio complessivi non comprendono i
dividendi ottenuti da società straniere né le partecipazioni in società
straniere, a causa della concessione delle agevolazioni fiscali considerate,
delle quali non possono fruire i contribuenti soggetti ad un obbligo fiscale
limitato. 49 Il governo tedesco sostiene altresì che il rifiuto di concedere alle
società non residenti che gestiscono un centro di attività stabile in Germania
talune agevolazioni fiscali accordate alle società residenti è giustificato
dalla necessità di evitare una riduzione delle entrate fiscali connessa
all'impossibilità per il fisco tedesco di compensare la riduzione d'imposta
conseguente alla concessione degli sgravi fiscali di cui trattasi con
l'assoggettamento ad imposta dei dividendi distribuiti dalla società di capitali
non residente che gestisce il centro di attività stabile in Germania. Il governo
tedesco rileva al riguardo che, se la riduzione delle entrate che si verifica in
uno Stato membro a seguito della concessione delle agevolazioni fiscali di cui
trattasi è parzialmente compensata con l'assoggettamento ad imposta dei
dividendi distribuiti dalla società capogruppo («Kapitalertragsteuer», ritenuta
d'acconto sui redditi da capitale, e «Aktionärsteuer», tassa d'azionariato), lo
Stato che accordasse queste agevolazioni fiscali al centro di attività stabile
di una società di capitali straniera non beneficerebbe di tale compensazione,
poiché non partecipa all'imposizione degli utili della società di capitali
straniera. 50 Al riguardo bisogna rilevare che la riduzione di entrate fiscali che
deriverebbe dall'impossibilità di compensare parzialmente la riduzione d'imposta
conseguente alla concessione alle società straniere che hanno un centro di
attività stabile in Germania delle diverse agevolazioni fiscali considerate non
rientra fra i motivi enunciati nell'art. 56 del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 46 CE) e non può considerarsi motivo imperativo di
interesse pubblico invocabile per giustificare una disparità di trattamento in
linea di principio incompatibile con l'art. 52 del Trattato (v., in tal senso,
sentenza ICI, citata, punto 28). 51 Secondo il governo tedesco, tale rifiuto sarebbe altresì giustificato
dall'agevolazione di cui godrebbero i centri di attività stabili rispetto alle
controllate residenti per quanto riguarda il trasferimento di utili alla società
principale o alla società controllante non residente. 52 Esso sostiene che, non avendo una personalità giuridica distinta, i centri
di attività stabili non possono distribuire, sotto forma di dividendi, i propri
utili alla società principale, alla pari delle controllate indipendenti. Gli
utili verrebbero attribuiti direttamente all'impresa principale non residente la
quale, relativamente agli stessi, è soggetta in Germania solo ad un obbligo
fiscale limitato. Come osservato anche dal governo portoghese, contrariamente a
quanto avviene per la distribuzione di utili da parte di una controllata alla
propria capogruppo, il rimpatrio degli utili dal centro di attività stabile
verso la propria sede non dà luogo al prelievo, in Germania, di una ritenuta
d'acconto. Gli utili trasferiti dal centro di attività stabile alla società
principale non sono quindi presi in considerazione in occasione del
trasferimento alla società principale, e tanto meno in caso di eventuali
distribuzioni successive effettuate dalla società principale non residente
mentre, per le società residenti, gli utili vengono assoggettati ad ulteriori
imposte in caso di distribuzione dei dividendi agli azionisti. 53 Si deve osservare al riguardo che la differenza di trattamento fiscale tra
le società residenti e le succursali non può tuttavia essere giustificata da
altri vantaggi di cui fruirebbero le succursali rispetto a società residenti e
che, secondo il governo tedesco, compenserebbero gli svantaggi derivanti dal
diniego delle agevolazioni fiscali di cui trattasi. Anche ammettendo che
sussistano, detti vantaggi non possono giustificare l'inosservanza dell'obbligo,
imposto dall'art. 52 del Trattato, di concedere il trattamento nazionale per
quanto riguarda le agevolazioni fiscali di cui trattasi (v., in tal senso,
sentenza Commissione/Francia, citata, punto 21). 54 Il governo tedesco ha infine invocato, a giustificazione del suo rifiuto,
il fatto che la stipulazione di convenzioni bilaterali con un paese terzo non
rientrerebbe nella sfera di competenza comunitaria. A suo giudizio, il
trattamento fiscale dei redditi e degli utili appartiene alla competenza degli
Stati membri, che sono quindi liberi di stipulare con paesi terzi convenzioni
bilaterali in materia di doppia imposizione. In mancanza di armonizzazione
comunitaria in tale campo, il problema della concessione, in materia di
dividendi, del privilegio di partecipazione internazionale a centri di attività
stabili nell'ambito di una convenzione in materia tributaria stipulata con un
paese terzo non rientrerebbe nel diritto comunitario. Estendere ad altre
situazioni le agevolazioni fiscali previste dalle convenzioni stipulate con
paesi terzi non sarebbe compatibile con la separazione di competenze derivante
dal diritto comunitario. 55 Il governo svedese ha aggiunto che le convenzioni sulla doppia imposizione
si basano sul principio di reciprocità e che l'equilibrio inerente ad esse
verrebbe meno se delle loro disposizioni potessero fruire anche società aventi
sede in Stati membri che non sono parti contraenti di tali convenzioni. 56 Al riguardo occorre innanzitutto precisare che, in mancanza di misure di
unificazione comunitaria, segnatamente ai sensi dell'art. 220, secondo trattino,
del Trattato CE (divenuto art. 293, secondo trattino, CE), gli Stati membri
restano competenti a determinare i criteri della tassazione dei redditi e del
patrimonio al fine di eliminare, se del caso mediante convenzioni, le doppie
imposizioni. In tale ambito, nel quadro delle convenzioni bilaterali stipulate
per evitare la doppia imposizione gli Stati membri sono liberi di stabilire i
fattori di collegamento al fine di ripartirsi la competenza tributaria (v., in
tal senso, sentenza 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793,
punti 24 e 30). 57 Per quanto riguarda l'esercizio del potere impositivo così ripartito, gli
Stati membri non possono tuttavia esonerarsi dal rispettare le norme
comunitarie. Risulta infatti dalla giurisprudenza costante della Corte che, pur
se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri,
tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del
diritto comunitario (v. sentenza ICI, citata, punto 19, nonché la giurisprudenza
citata). 58 Nel caso di specie, trattandosi di una convenzione sulla doppia
imposizione stipulata tra uno Stato membro e un paese terzo, il principio del
trattamento nazionale impone allo Stato membro parte contraente della suddetta
convenzione di concedere ai centri di attività stabili di società non residenti
le agevolazioni previste dalla convenzione alle stesse condizioni delle società
residenti. 59 Come osservato dall'avvocato generale al punto 81 delle sue conclusioni,
gli obblighi che il diritto comunitario impone alla Repubblica federale di
Germania non compromettono affatto quelli derivanti dai suoi impegni nei
confronti degli Stati Uniti d'America o della Confederazione svizzera.
L'equilibrio e la reciprocità delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
federale di Germania con questi due paesi non verrebbero rimessi in discussione
da un'estensione, decisa unilateralmente dalla Repubblica federale di Germania,
dell'agevolazione fiscale prevista dalle suddette convenzioni, nel caso di
specie il privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposte
sulle società, poiché una tale estensione non pregiudicherebbe affatto i diritti
dei paesi terzi parti contraenti delle convenzioni e non imporrebbe loro nuovi
obblighi. 60 Occorre peraltro aggiungere che il legislatore tedesco non ha ritenuto che
le disposizioni delle convenzioni sulla doppia imposizione stipulate con paesi
terzi impedissero una rinuncia unilaterale della Repubblica federale di Germania
a riscuotere un'imposta sui dividendi da partecipazioni in società straniere
poiché, adottando lo Standortsicherungsgesetz del 13 settembre 1993, esso ha
unilateralmente esteso ai centri di attività stabili di società non residenti le
agevolazioni fiscali in materia di imposta sulle società, ponendo così termine
alla differenza di trattamento fiscale tra le predette società e le società
aventi la sede o la direzione commerciale in Germania. 61 Il governo svedese, nelle sue osservazioni scritte, ha sostenuto che in
talune situazioni estreme l'estensione dell'ambito di applicazione delle
convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione potrebbe portare ad una
totale assenza di assoggettamento ad imposta. 62 Come ha sottolineato l'avvocato generale al punto 88 delle sue
conclusioni, simile argomento non ha rilievo nell'ambito della causa a qua, dal
momento che non è stato sostenuto che sussistesse il rischio che gli utili non
fossero assoggettati ad imposta in nessun paese. 63 Occorre pertanto risolvere le questioni del giudice di rinvio nel senso
che gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che un centro di attività stabile
sito in Germania e gestito da una società di capitali avente sede in un altro
Stato membro non goda, alle stesse condizioni delle società di capitali aventi
sede in Germania, delle seguenti agevolazioni fiscali: - l'esenzione dall'imposta sulle società per i dividendi ricevuti da società
aventi sede in paesi terzi (il privilegio di partecipazione internazionale in
materia di imposta sulle società), previsto da una convenzione in materia
tributaria stipulata con un paese terzo per evitare la doppia imposizione, - l'imputazione, prevista dalla normativa nazionale, all'imposta tedesca
sulle società dell'imposta sulle società riscossa, in uno Stato che non sia la
Repubblica federale di Germania, sugli utili di una controllata che ivi ha sede,
e - l'esenzione, anch'essa prevista dalla normativa nazionale, dall'imposta sul
patrimonio per le partecipazioni in società aventi sede in paesi terzi (il
privilegio di partecipazione internazionale in materia di imposta sul
patrimonio). Massima
Parti
Motivazione della sentenza