Guida dello studente: Laurea Magistrale in Giurisprudenza A.A. 2020/21

Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - a.a. 2017/18
Classe LMG/01 – Lauree magistrali in Giurisprudenza
 
Art. 1 – Denominazione e classe di appartenenza
In virtù delle delibere del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 13/02/2006, del Senato Accademico del 06/03/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2006, è istituito presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA), Scuola di Diritto, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che, in attuazione del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e del DM 25 novembre 2005, fa parte della classe LMG/01.
 
Art. 2 – Obiettivi formativi
Obiettivo formativo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è di dare una preparazione che affianchi a una solida conoscenza della sostanza e delle forme del diritto la capacità di comprenderne il senso economico e di dare forma giuridica a contenuti economici, così che sia possibile operare con competenza nelle imprese, negli studi professionali, negli enti pubblici in Italia e all'estero.
A tal fine, i laureati avranno:
- acquisito la cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- acquisito conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi;
- acquisito la piena capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati anche con l’uso di strumenti informatici;
- sviluppato in modo approfondito e critico le capacità interpretative, di analisi, di qualificazione giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza della realtà sociale ed economica;
-acquisito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze.
Il primo triennio è volto a fornire le conoscenze di base, ma in modo concreto e nella costante prospettiva della futura applicazione nella realtà delle professioni e del lavoro.
Il biennio successivo consente allo studente di caratterizzare in modo forte e riconoscibile il proprio curriculum, in funzione delle proprie attitudini e interessi. A partire dal quarto anno di corso è offerta infatti la possibilità di definire il proprio piano di studio attraverso la scelta di opportuni insegnamenti opzionali finalizzati in particolare alla preparazione per l’esercizio delle professioni legali e del giurista d’impresa (con la valorizzazione di insegnamenti riguardanti il diritto dell’impresa e la possibilità per gli studenti di seguire anche corsi in lingua inglese).
A ciò si aggiunge anche l’opzione Doppia Laurea che è conseguibile con l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management attraverso l’inserimento di specifici insegnamenti opzionali.
 
Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi (descrittori europei del titolo di studio)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati magistrali posseggono una adeguata conoscenza dei principali settori del diritto e dispongono delle basi cognitive per affrontare con metodo le questioni giuridiche.
I laureati magistrali dispongono altresì di adeguati elementi conoscitivi per cogliere gli aspetti rilevanti del funzionamento delle imprese.
I laureati magistrali comprendono le caratteristiche di base di sistemi giuridici anche diversi da quello italiano con particolare riferimento al diritto dell'unione europea e al diritto internazionale;
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati magistrali sono in grado di identificare problemi e proporre soluzioni in differenti contesti sociali ed economici.
I laureati magistrali sono in grado di interpretare il quadro normativo, in particolare in un contesto d'impresa.
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati magistrali dispongono di competenze metodologiche adeguate per affrontare e risolvere in modo autonomo questioni complesse, filtrando ed elaborando non solo i dati giuridici ma anche quelli economici, sociali.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati magistrali hanno le competenze terminologiche necessarie per operare nel mondo del lavoro. Sono in grado di rapportarsi correttamente con interlocutori specialisti della materia giuridica e sono dotati di buona capacità espositiva e argomentativa. Posseggono inoltre il vocabolario fondamentale che definisce il Legal English.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati magistrali hanno autonome capacità di apprendimento partendo dalle conoscenze e competenze loro trasmesse. Dispongono delle conoscenze tecniche per aggiornare e approfondire costantemente le materie oggetto di studio.
 
Art. 4 – Organizzazione e durata del Corso di Laurea Magistrale
La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è di cinque anni, articolati in due periodi, il primo comune a tutti, della durata di un triennio, il secondo particolarmente orientato a percorsi di carattere pratico e di specializzazione nel settore del diritto dell’impresa, della durata di tre semestri. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire non meno di 300 crediti formativi universitari (CFU) coerenti con l’offerta formativa e l’ordinamento didattico vigenti.
Il credito formativo misura sinteticamente il volume di lavoro complessivo necessario allo studente per acquisire le conoscenze e le abilità caratterizzanti il corso di studio ed equivale a un impegno per lo studente di 25 ore tra attività in aula, studio individuale, stage e altre attività formative. Ogni anno di corso comprende mediamente 60 crediti. Ogni anno accademico comporta quindi attività per un totale di circa 1500 ore di impegno effettivo. I diversi insegnamenti possono comportare un numero di crediti differenziato.
La durata effettiva del corso può essere superiore o inferiore a quella normale a seconda della celerità nell’acquisire i CFU richiesti. Se intende abbreviare i tempi, lo studente deve proporre alla Segreteria studenti un’apposita domanda di anticipo della frequenza legale agli insegnamenti dell’anno successivo di corso, pagando contestualmente le relative tasse universitarie. La domanda deve pervenire entro le prime tre settimane del semestre di erogazione degli insegnamenti.
ll tetto massimo di crediti delle attività cui ci si può iscrivere in un anno è, in ogni caso, limitato a 20 CFU aggiuntivi rispetto a quanto indicato dal Piano degli Studi standard proposto dalla Scuola di Diritto. Eventuali vincoli di profitto cui subordinare la possibilità di anticipare la frequenza sono decisi dal Consiglio della Scuola con apposita delibera e comunicati agli studenti nell’apposita sezione del portale dell’Ateneo denominata Manifesto degli Studi (Guida dello studente).
 
Art. 5 – Accesso al Corso di Laurea Magistrale
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio Accademico e sentito il Consiglio della Scuola, delibera il numero programmato di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, avuto riguardo alle risorse a disposizione in termini di strutture e di docenti, nonché ai vincoli di legge.
Per essere ammesso al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza lo studente deve soddisfare due condizioni:
a) aver conseguito un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, o titolo di studio idoneo anche conseguito all'estero;
b) dimostrare predisposizione personale e competenze idonee per gli studi giuridici.
Per quanto riguarda la condizione sub b) la sua sussistenza è presunta e quindi l’ammissione è diretta per gli studenti che hanno conseguito all’Esame di Stato una votazione uguale o superiore a quanto deliberato dall’Ateneo.
In caso contrario, è possibile immatricolarsi previo il superamento di un test di ammissione.
Il test ha come argomenti logica, comprensione verbale, matematica di base, cultura generale e attualità. Il test dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dall’Ateneo.
In caso di mancato superamento del test di ammissione, lo studente è ammesso con riserva e gli sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso di studio; la Scuola attiverà, se del caso, appositi corsi o attività didattiche dedicate.
Possono pre-iscriversi al Corso di Laurea in Giurisprudenza gli studenti che stiano completando la formazione scolastica superiore di secondo grado (ultimo o penultimo anno di corso). La loro iscrizione si perfezionerà solo dopo il superamento dell’esame di Stato e, qualora necessario, del test di ammissione. Il conseguimento del titolo di Stato deve comunque essere comunicato tramite autocertificazione alla Segreteria studenti entro e non oltre il termine stabilito e reso pubblico nella apposita sezione del sito on line dell’Università, denominata Manifesto degli Studi (Guida dello Studente).
Per studenti provenienti da istituti scolastici di diritto straniero, con percorso scolastico buono, la Scuola direttamente o attraverso un procedimento di valutazione idoneo delegato può procedere all’ammissione anche in assenza del test, analogamente a quanto avviene per i diplomati italiani con voto superiore al limite prefissato.
Per l’iscrizione di studenti stranieri diplomati all’estero è richiesta la conoscenza della lingua italiana (livello B2).
Ove le domande d’accesso dovessero superare il numero programmato, gli organi competenti provvederanno a fissare i necessari criteri di selezione, tenendo conto comunque del pregresso percorso formativo e della possibilità di prevedere test.
L'immatricolazione per trasferimento da altro corso di studio od Università è soggetta alla valutazione di adeguatezza da parte del Consiglio della Scuola direttamente o attraverso un procedimento di valutazione idoneo delegato, circa la sussistenza dei requisiti necessari, nel rispetto della normativa e dei regolamenti. Il Consiglio della Scuola definisce, con apposita delibera, il numero massimo di CFU convalidabili per attività universitarie svolte in precedenza (DM 270/2004 art.5, c.5), nonché l’anno di ammissione.
La Segreteria studenti istruisce le pratiche relative alle richieste di trasferimento. Se esse implicano il riconoscimento di un numero di CFU superiore al limite di cui sopra, le richieste vanno motivate e devono essere approvate dal Consiglio della Scuola.
Si riconoscono al massimo 20 CFU per attività formative extra-universitarie e per conoscenze e abilità professionali certificate (DM 270/2004 art.5, c. 7 e DM 16/3/2007).
Il Consiglio della Scuola può prevedere deroghe a tale limite in relazione ad accordi internazionali con Università partner.
 
Art. 6 – Attività formative
Le attività formative prevedono un’ampia gamma di argomenti riconducibili prevalentemente alle discipline giuridiche ed economico-finanziarie, oltre all’acquisizione di competenze complementari di natura soprattutto relazionale e linguistica.
I deputati organi accademici assicurano un costante aggiornamento delle attività formative al fine di assicurare il miglior processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto del vigente ordinamento didattico.
La didattica è organizzata per ciascun anno di Corso in due cicli. Ciascun ciclo, indicato convenzionalmente come “semestre”.
Gli organi accademici assicurano il costante aggiornamento delle attività al fine di garantire il miglior processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto dell’ordinamento didattico.
La frequenza alle lezioni, ancorché non obbligatoria, è vivamente consigliata. I docenti possono, per i loro insegnamenti, prevedere materiale e/o modalità di esame differenziati tra studenti frequentanti e non frequentanti dandone avviso nel programma dell’insegnamento. Nel caso, è responsabilità del docente accertare la presenza alle lezioni.
Eventuali vincoli di propedeuticità tra le diverse attività formative sono decisi, su proposta dei responsabili degli insegnamenti, dal Consiglio della Scuola e comunicati agli studenti nell’apposita sezione del portale dell’Ateneo denominata Manifesto degli Studi (Guida dello studente).
 
Art. 7 – Offerta formativa
L’offerta formativa pubblicata nel portale di Ateneo contempla una descrizione puntuale dell’offerta formativa in termini di distribuzione dei crediti per Settore Scientifico Disciplinare (SSD), oltre che l’indicazione dei singoli insegnamenti.
Il Consiglio della Scuola, con apposita delibera, può proporre al Consiglio Accademico di emendare la lista degli insegnamenti a scelta di anno in anno, in relazione all’evoluzione degli obiettivi formativi, delle competenze accademiche e delle esigenze del mercato del lavoro. Le variazioni determinano l’aggiornamento del Manifesto degli Studi (Guida dello studente).
La Scuola di Diritto si riserva la possibilità di proporre la cancellazione degli insegnamenti solo opzionali che dovessero risultare scelti da un numero di studenti inferiore a 10.
Della cancellazione sarà data opportuna comunicazione agli studenti interessati, concordando con gli stessi la necessaria modifica del piano degli studi.
 
Art. 8 – Definizione dei percorsi di studio individuale
All’atto dell’immatricolazione, ogni studente fornisce l’indicazione della scelta all’interno della quale intende selezionare gli insegnamenti opzionali da inserire nel suo piano degli studi.
Gli studenti potranno modificare la scelta del proprio percorso dal 1° maggio al 15 giugno di ogni anno. Modifiche relative agli insegnamenti a scelta potranno essere effettuate nelle prime tre settimane del relativo semestre di ogni anno e potrà essere modificato l’inserimento degli insegnamenti a scelta offerti nel secondo semestre anche nelle prime tre settimane di lezione del secondo semestre di ogni anno. Le modifiche devono essere effettuate collegandosi a Segreteria on-line.
Decorso il termine di cui sopra, per mutare gli insegnamenti a scelta, lo studente deve proporre richiesta motivata al Direttore della Scuola, il quale decide in proposito, anche avuto riguardo alle circostanze in cui la domanda è maturata.
Gli esami sostenuti presso le Università straniere nel quadro dei programmi di mobilità gestiti dall’Ufficio Relazioni Internazionali sono sempre riconosciuti nel piano degli studi, secondo quanto previsto nel Learning Agreement che viene approvato prima della partenza. Analogamente possono essere riconosciute anche attività superate nel quadro di altri programmi (per esempio “Free-Mover”, “Winter&Summer School”, Intensive Programme) purché sia stata verificata, da parte del Direttore della Scuola o di un suo delegato, la coerenza dei contenuti con il corso di studi frequentato.
 
Art. 9 – Accertamento di conoscenze e competenze: acquisizione dei crediti
L’acquisizione dei crediti associati alle diverse attività formative si ottiene con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto. Il voto o il giudizio indicano il livello di profitto raggiunto dallo studente. Il programma di ciascuna attività formativa (insegnamento) deve presentare anche le modalità di svolgimento delle prove d’esame (o delle altre eventuali forme di verifica del profitto).
La partecipazione alle prove di verifica del profitto (esame o altro) è subordinata alla relativa iscrizione che avviene on line entro la data pubblicata nel calendario degli esami. Non sono permesse eccezioni, salvo in caso di forza maggiore.
L’ammissione alle prove di verifica del profitto per l’acquisizione dei crediti, esame o altro, è subordinata alla maturazione della frequenza alle relative attività formative.
La valutazione degli insegnamenti afferenti a specifici Settori Scientifico Disciplinari (SSD) è in trentesimi, mentre negli altri casi si può esplicitare in un giudizio di “Approvato”/”Non Approvato”. I CFU sono acquisiti se la valutazione della prova è di almeno 18/30 o se si concretizza in un giudizio di “Approvato”.
Fanno eccezione i crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese, che sono collegati all’acquisizione di un adeguato livello di certificazione secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola con un’apposita delibera. Qualora il livello minimo richiesto dal Consiglio della Scuola vari durante il periodo di iscrizione al Corso di Laurea, vale il limite più favorevole allo studente.
Per gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presentando documentazione che certifichi il raggiungimento del livello di conoscenza dell’inglese analogo o superiore a quello richiesto, verranno riconosciuti i CFU relativi alla conoscenza della lingua inglese, verificata l’idoneità della certificazione.
A fronte di un cambiamento dell’offerta formativa al fine di adeguarla alle esigenze del mercato del lavoro e all’evolversi delle discipline, allo studente è comunque garantita la possibilità di espletare le prove d’accertamento di competenze e conoscenze per l’assegnazione dei CFU . Per gli insegnamenti di cui viene disposta la cessazione, il Consiglio della Scuola deve perciò individuare la Commissione d’esame tenuto conto delle competenze dei docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare o settore affine.
La valutazione degli insegnamenti seguiti all’estero, avviene secondo le regole dell’università ospite. Le valutazioni sono quindi comparate in coerenza con il sistema di trasferimento di crediti (scale di conversione).
 
Art. 10 – Accertamento di conoscenze e competenze: sanzioni
Il tentativo dello studente di falsare le prove di accertamento di conoscenze e competenze avvalendosi di aiuti impropri è sanzionato col ritiro del compito e la valutazione negativa della prova. I docenti redigono apposito verbale e lo trasmettono al Rettore per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori. La procedura per l’adozione delle sanzioni è avviata secondo quanto previsto dal Codice Etico, pubblicato sul portale dell’Ateneo, da intendersi qui interamente richiamato e, in particolare, a mente degli articoli 10 e 27 di tale Codice.
 
Art. 11 – Accertamento di conoscenze e competenze: prove parziali
I docenti, titolari di insegnamenti della durata annuale, possono organizzare durante il loro insegnamento delle prove intermedie e parziali dalla cui aggregazione risulta il voto finale dell’insegnamento stesso. Le valutazioni intermedie e parziali decadono nel caso in cui lo studente non completi l’intero percorso di valutazione previsto per l’insegnamento entro la prima sessione di appelli successiva alla conclusione dello stesso, fatta salva la possibilità del titolare dell’insegnamento di estendere l’arco temporale di validità.
 
Gli esiti sono pubblicati nel sistema “Segreteria On Line”.
 
Art. 12 – Accertamento di conoscenze e competenze: sessioni di esame
Il calendario delle sessioni d’esame è definito dal Consiglio della Scuola contestualmente al calendario dell’attività didattica dell’anno accademico.
Per le attività formative sono previste tre sessioni ordinarie di esame e due straordinarie:
- ordinaria estiva (indicativamente maggio/giugno/luglio);
- ordinaria autunnale (indicativamente settembre);
- ordinaria invernale (indicativamente dicembre/gennaio/febbraio);
- prolungamento straordinario della sessione autunnale (indicativamente ottobre/novembre);
- prolungamento straordinario della sessione invernale (indicativamente febbraio/marzo).
La sessione invernale prevede quattro appelli (uno a dicembre e tre tra gennaio e febbraio). La sessione estiva prevede tre appelli e la sessione autunnale prevede un solo appello di esame.
Non è consentito agli studenti iscritti sostenere esami al di fuori del calendario previsto.
Le sessioni straordinarie, riservate agli studenti fuori corso, prevedono un solo appello. Gli studenti iscritti in corso possono sostenere un solo esame scelto fra gli insegnamenti degli anni precedenti a quello di iscrizione.
Gli studenti fuori corso possono iscriversi anche a più esami nel medesimo appello della sessione straordinaria.
Le sessioni straordinarie sono rivolte anche agli studenti impegnati fuori sede in attività formative (stage, scambi all’estero) riconosciute dall’Università, ed impossibilitati a sostenere l’esame negli appelli ordinari. Gli studenti impegnati nelle suddette attività formative durante il primo semestre possono sostenere un esame durante la sessione straordinaria invernale. Gli studenti impegnati nelle suddette attività formative durante il secondo semestre possono sostenere un esame durante la sessione straordinaria autunnale.
 
Art. 13 – Registrazione dei voti
Gli studenti possono ritirarsi dalle prove di esame o rifiutare un voto positivo.
Se accettato, l’esito positivo di un esame tenuto in forma orale (o di altra forma di verifica del profitto che preveda la comunicazione dell’esito in presenza dell’esaminando) viene registrato immediatamente dopo la comunicazione.
Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati on line non oltre quindici giorni di calendario dalla data di sostenimento della prova scritta ed entro il diciottesimo giorno i docenti devono tenere una sessione di consultazione degli elaborati. In assenza di diversa indicazione da parte dello studente, entro il diciannovesimo giorno successivo alla data dell’esame, il responsabile del corso procede alla registrazione del voto, se positivo. Gli esami già sostenuti e regolarmente registrati non possono essere ripetuti.
 
Art. 14 – Attività formativa di internship
Gli studenti nel corso del V anno devono svolgere un internship attinente a qualsiasi insegnamento del proprio piano di studi di durata pari ad almeno 200 ore e consistente in un periodo di permanenza presso aziende, studi professionali, enti pubblici o privati, pubbliche amministrazioni volta a conoscere la realtà e le problematiche professionali, sì che attraverso lo svolgimento di un progetto, possano essere sperimentate metodologie di analisi e di risoluzione dei problemi apprese durante il corso degli studi.
L’organizzazione dell’internship coinvolge le seguenti entità: Ufficio placement della LIUC, Responsabile delle attività di tirocinio, Tutor accademico.
- Ufficio placement: valuta attraverso colloqui individuali le attitudini e le aspettative degli studenti anche in vista di successive azioni di placement.
- Responsabile delle attività di internship: coordina le assegnazioni agli studenti delle proposte di internship raccolte dall’Ufficio placement o comunque pervenute all’Università.
- Tutor accademico: responsabile didattico del singolo internship, individuato tra i docenti di ruolo della Scuola.
I CFU sono acquisiti al termine dell’internship, una volta ricevuta dall’Ufficio placement una relazione scritta sui contenuti dello stesso redatta e firmata dallo studente, nonché integrata da una valutazione positiva firmata dal tutor accademico
 
Art. 15 – Prova finale
La prova finale consiste nella redazione sotto la guida di un Relatore di un elaborato di adeguato livello scientifico (tesi di Laurea Magistrale), che viene discusso di fronte a un’apposita Commissione di docenti.
La Commissione, composta dal numero di docenti previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo, è presieduta dal Direttore della Scuola che potrà nominare un suo delegato scelto tra i professori di ruolo.
L’elaborato può consistere:
a.    in un progetto innovativo la cui logica e struttura è definita nell’elaborato che contiene anche un’esauriente rassegna critica della letteratura di riferimento per lo sviluppo del progetto;
b.    in una ricerca originale di natura teorica o empirica, che si inserisce in un filone di letteratura scientifica di cui lo studente dimostra consapevolezza critica.
La struttura e la rilevanza richiesta del lavoro è quindi analoga e meritevole di un egual numero di CFU, indipendentemente dal fatto che l’elemento di originalità e di innovazione si concretizzi in un progetto, in un paradigma teorico o in un’analisi empirica. Il diverso livello qualitativo degli elaborati giustifica invece l’attribuzione di un punteggio differenziato.
L’analisi può essere svolta presso un'impresa, un’istituzione o un ente, anche sotto forma di stage o tirocinio, ed è sottoposto al giudizio finale del Relatore e della Commissione. Il laureato magistrale deve dimostrare completa padronanza degli argomenti, autonomia di analisi e valutazione, innovatività e capacità di comunicazione scritta e orale. Dalla lettura dell'elaborato e dalla discussione deve emergere la sua padronanza degli strumenti e delle chiavi interpretative acquisiti durante il corso di studi.
Prima di intraprendere il lavoro finale lo studente deve assicurarsi la disponibilità di un docente attivo negli insegnamenti del Corso di Laurea a seguirne il lavoro in qualità di Relatore. Tale disponibilità si concretizza nel deposito presso la Segreteria studenti del titolo della dissertazione finale firmato dallo studente e controfirmato dal relatore.
L’elaborato deve essere sottoposto dall’estensore al vaglio del software antiplagio “Turnitin” prima di essere consegnato in Segreteria Studenti secondo le scadenze pubblicate nella apposita sezione del portale dell’Università.
Qualora la verifica antiplagio dovesse evidenziare parti dell’elaborato non genuine, l’estensore non sarà ammesso a sostenere la discussione di laurea, fatta salva, laddove applicabile, la normativa prevista nel R.D. 20 giugno 1935, n. 1071 Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore ed alla L. n. 475 del 19.4.1925 di Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.
A lavoro concluso e approvato dal Relatore, lo studente propone domanda di accesso alla prova finale.
La domanda, disponibile on line, controfirmata dal Relatore che certifica lo stato di avanzamento del lavoro e vidimata dall'Ufficio Placement, deve essere presentata alla Segreteria Studenti secondo le scadenze pubblicate nella apposita sezione del portale dell’Università, denominata “Guida dello Studente”.
Per essere ammessi all’esame finale di laurea, gli studenti devono avere sostenuto con esito positivo gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano degli studi e aver compiuto un’esperienza di internship presso uno studio legale, un’impresa o un altro contesto professionale.
La Segreteria studenti, appurato quanto sopra, iscrive lo studente alla prima seduta di laurea utile, come previsto dal calendario accademico. Tutte le informazioni sono pubblicate on line.
 
Art. 16 – Esame di laurea: voto finale
Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. A studenti particolarmente meritevoli, qualora il punteggio sia di 110/110, la Commissione all’unanimità può attribuire la lode. La lode può essere attribuita qualora la media dei voti d’esame (escluso quello di laurea), calcolata secondo i criteri previsti, porti a un punteggio minimo di 100/110.
Per determinare il voto finale la base è costituita dalla media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi, tenuto conto che i voti hanno peso proporzionale al numero di crediti formativi attribuiti all'insegnamento. L’internship ha un peso sulla media ponderata pari a zero. La media così calcolata verrà tradotta in centodecimi senza arrotondamenti.
La discussione della prova finale, nonché la valutazione di altri titoli, se conseguiti durante il percorso degli studi (stage intermedi, tutorship, partecipazioni ad attività seminariali, impegni e attività universitarie non direttamente connesse con la didattica, ecc.), potranno incrementare il voto di laurea.
La Commissione di laurea valuta la tesi e la sua discussione, attribuendo un punteggio fino a un massimo definito con delibera del Consiglio della Scuola, sulla base delle indicazioni del Consiglio Accademico.
 
Art. 17 – Esame di laurea: seduta di laurea magistrale
In ogni anno solare sono previste quattro sedute di laurea magistrale, il cui calendario è definito dal Direttore della Scuola di Diritto, da tenersi indicativamente come segue:
a)    indicativamente marzo/aprile, accessibile a studenti che completino gli esami non oltre la sessione di febbraio;
b)    indicativamente luglio, accessibile a studenti che completino gli esami entro la sessione estiva;
c)    indicativamente ottobre, accessibile agli studenti che completino gli esami non oltre la sessione di settembre;
d)    indicativamente dicembre, accessibile agli studenti che completino gli esami non oltre la sessione di novembre.
 
Art. 18 – Attività di ricevimento studenti, tutoraggio e orientamento
I docenti assicurano l’attività di ricevimento studenti. Per i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti e i dottorandi il ricevimento ha cadenza settimanale. Per i docenti incaricati valgono le condizioni del contratto stipulato con l’Università. In particolare i docenti titolari di un insegnamento devono coordinare i docenti (anche a contratto) coinvolti nell’insegnamento in modo da:
- garantire un’attività di ricevimento studenti di almeno una ora alla settimana nel periodo in cui si tiene l’insegnamento,
- prevedere, su richiesta degli studenti, almeno due interventi mensili, indicativamente di due ore ciascuno, nei periodi in cui l’insegnamento è sospeso.
Il Consiglio della Scuola attiva forme di orientamento e tutoraggio a favore degli studenti, ossia:
- la costituzione di organi per indirizzare l’attività all’estero degli studenti, la scelta dei curricula, la scelta dell’argomento e del docente relatore per prova finale;
- il monitoraggio dell’eventuale dispersione studentesca con l’attivazione di forme di sostegno e orientamento per gli studenti quali lo studio assistito da parte di tutor e l’eventuale coordinamento delle attività didattiche a livello di singoli anni di corso.
 
Art. 19 – Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sono disponibili sul sito web della Scuola di Diritto.
 
Art. 20 – Valutazione dell’efficacia formativa e revisione del regolamento didattico
Allo scopo di effettuare una revisione periodica del presente Regolamento e di verificare in modo strutturato e sistematico i risultati delle attività didattiche, è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività formative secondo quanto previsto dal D.M. 47 del 30 gennaio 2013.
Il Consiglio della Scuola valuta le risultanze di tali verifiche e propone al Consiglio Accademico azioni di miglioramento per garantire la miglior qualità dei livelli di apprendimento degli studenti, nel rispetto delle procedure di autovalutazione e valutazione.
 
Art. 21 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione con decreto rettorale a seguito della intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e del Consiglio della Scuola.
Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno peraltro la possibilità di optare per l’iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. Ai fini di tale opzione il Consiglio della Scuola, o organo da esso delegato, definisce le corrispondenze tra i diversi ordinamenti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.