Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza - a.a. 2017/18
Classe LMG/01 – Lauree magistrali in Giurisprudenza
Art.
1 – Denominazione e classe di appartenenza
In virtù delle delibere del Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza del 13/02/2006, del Senato Accademico del 06/03/2006 e del
Consiglio di Amministrazione del 20/04/2006, è istituito presso l’Università
Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA), Scuola di Diritto, il Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza che, in attuazione del DM 22 ottobre 2004
n. 270 e del DM 25 novembre 2005, fa parte della classe LMG/01.
Art. 2 – Obiettivi formativi
Obiettivo formativo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è
di dare una preparazione che affianchi a una solida conoscenza della sostanza e
delle forme del diritto la capacità di comprenderne il senso economico e di
dare forma giuridica a contenuti economici, così che sia possibile operare con
competenza nelle imprese, negli studi professionali, negli enti pubblici in
Italia e all'estero.
A tal fine, i laureati avranno:
- acquisito la cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con
tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla
comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- acquisito conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti
del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli
stessi;
- acquisito la piena capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o
negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai
contesti di impiego, ben argomentati anche con l’uso di strumenti informatici;
- sviluppato in modo approfondito e critico le capacità interpretative,
di analisi, di qualificazione giuridica, di comprensione, di rappresentazione,
di valutazione e di consapevolezza della realtà sociale ed economica;
-acquisito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie
competenze.
Il primo triennio è volto a fornire le conoscenze di
base, ma in modo concreto e nella costante prospettiva della futura
applicazione nella realtà delle professioni e del lavoro.
Il biennio successivo consente allo studente di
caratterizzare in modo forte e riconoscibile il proprio curriculum, in funzione
delle proprie attitudini e interessi. A partire dal quarto anno di corso è
offerta infatti la possibilità di definire il proprio piano di studio
attraverso la scelta di opportuni insegnamenti opzionali finalizzati in
particolare alla preparazione per l’esercizio delle professioni legali e del
giurista d’impresa (con la valorizzazione di insegnamenti riguardanti il
diritto dell’impresa e la possibilità per gli studenti di seguire anche corsi
in lingua inglese).
A ciò si aggiunge anche l’opzione Doppia Laurea che è
conseguibile con l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di Laurea
Magistrale in Economia Aziendale e Management attraverso l’inserimento di
specifici insegnamenti opzionali.
Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi (descrittori europei
del titolo di studio)
Conoscenza
e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I
laureati magistrali posseggono una adeguata conoscenza dei principali settori
del diritto e dispongono delle basi cognitive per affrontare con metodo le
questioni giuridiche.
I
laureati magistrali dispongono altresì di adeguati elementi conoscitivi per
cogliere gli aspetti rilevanti del funzionamento delle imprese.
I
laureati magistrali comprendono le caratteristiche di base di sistemi giuridici
anche diversi da quello italiano con particolare riferimento al diritto
dell'unione europea e al diritto internazionale;
Capacità
di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I
laureati magistrali sono in grado di identificare problemi e proporre soluzioni
in differenti contesti sociali ed economici.
I
laureati magistrali sono in grado di interpretare il quadro normativo, in
particolare in un contesto d'impresa.
Autonomia
di giudizio (making judgements)
I
laureati magistrali dispongono di competenze metodologiche adeguate per
affrontare e risolvere in modo autonomo questioni complesse, filtrando ed
elaborando non solo i dati giuridici ma anche quelli economici, sociali.
Abilità
comunicative (communication skills)
I
laureati magistrali hanno le competenze terminologiche necessarie per operare
nel mondo del lavoro. Sono in grado di rapportarsi correttamente con
interlocutori specialisti della materia giuridica e sono dotati di buona
capacità espositiva e argomentativa. Posseggono inoltre il vocabolario fondamentale
che definisce il Legal English.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I
laureati magistrali hanno autonome capacità di apprendimento partendo dalle
conoscenze e competenze loro trasmesse. Dispongono delle conoscenze tecniche
per aggiornare e approfondire costantemente le materie oggetto di studio.
Art. 4 – Organizzazione e durata del
Corso di Laurea Magistrale
La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza è di cinque anni, articolati in due periodi, il primo comune a
tutti, della durata di un triennio, il secondo particolarmente
orientato a percorsi di carattere pratico e di specializzazione nel settore del
diritto dell’impresa, della durata di tre semestri. Per conseguire la laurea
magistrale lo studente deve acquisire non meno di 300 crediti formativi
universitari (CFU) coerenti con l’offerta formativa e
l’ordinamento didattico vigenti.
Il credito formativo misura sinteticamente il volume di
lavoro complessivo necessario allo studente per acquisire le conoscenze e le
abilità caratterizzanti il corso di studio ed equivale a un impegno per lo
studente di 25 ore tra attività in aula, studio individuale, stage e altre
attività formative. Ogni anno di corso comprende mediamente 60 crediti. Ogni
anno accademico comporta quindi attività per un totale di circa 1500 ore di
impegno effettivo. I diversi insegnamenti possono comportare un numero di
crediti differenziato.
La durata effettiva del corso può essere superiore o
inferiore a quella normale a seconda della celerità nell’acquisire i CFU
richiesti. Se intende abbreviare i tempi, lo studente deve proporre alla
Segreteria studenti un’apposita domanda di anticipo della frequenza legale agli
insegnamenti dell’anno successivo di corso, pagando contestualmente le relative
tasse universitarie. La domanda deve pervenire entro le prime tre settimane del
semestre di erogazione degli insegnamenti.
ll tetto massimo di crediti delle attività cui ci si può
iscrivere in un anno è, in ogni caso, limitato a 20 CFU aggiuntivi rispetto a
quanto indicato dal Piano degli Studi standard proposto dalla Scuola di
Diritto. Eventuali vincoli di profitto cui subordinare la possibilità di
anticipare la frequenza sono decisi dal Consiglio della Scuola con apposita
delibera e comunicati agli studenti nell’apposita sezione del portale
dell’Ateneo denominata Manifesto degli Studi (Guida dello studente).
Art. 5 – Accesso al Corso di Laurea
Magistrale
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su indicazione
del Consiglio Accademico e sentito il Consiglio della Scuola, delibera il
numero programmato di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
avuto riguardo alle risorse a disposizione in termini di strutture e di docenti,
nonché ai vincoli di legge.
Per essere ammesso al corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza lo studente deve soddisfare due condizioni:
a) aver conseguito un diploma quinquennale di scuola
secondaria superiore, o titolo di studio idoneo anche conseguito all'estero;
b) dimostrare predisposizione personale e competenze idonee
per gli studi giuridici.
Per quanto riguarda la condizione sub b) la sua sussistenza
è presunta e quindi l’ammissione è diretta per gli studenti che hanno
conseguito all’Esame di Stato una votazione uguale o superiore a quanto
deliberato dall’Ateneo.
In caso contrario, è possibile immatricolarsi previo il superamento di
un test di ammissione.
Il test ha come argomenti
logica, comprensione verbale, matematica di base, cultura generale e attualità.
Il test dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dall’Ateneo.
In caso di mancato superamento del test di ammissione, lo studente è
ammesso con riserva e gli sono attribuiti specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso di studio; la Scuola
attiverà, se del caso, appositi corsi o attività didattiche dedicate.
Possono pre-iscriversi al Corso di Laurea in Giurisprudenza gli studenti
che stiano completando la formazione scolastica superiore di secondo grado
(ultimo o penultimo anno di corso). La loro iscrizione si perfezionerà solo
dopo il superamento dell’esame di Stato e, qualora necessario, del test di
ammissione. Il conseguimento del titolo di Stato deve comunque essere
comunicato tramite autocertificazione alla Segreteria studenti entro e non
oltre il termine stabilito e reso pubblico nella apposita sezione del sito on
line dell’Università, denominata Manifesto degli Studi (Guida dello Studente).
Per studenti provenienti
da istituti scolastici di diritto straniero, con percorso scolastico buono, la
Scuola direttamente o attraverso un procedimento di valutazione idoneo delegato
può procedere all’ammissione anche in assenza del test, analogamente a quanto
avviene per i diplomati italiani con voto superiore al limite prefissato.
Per
l’iscrizione di studenti stranieri diplomati all’estero è richiesta la
conoscenza della lingua italiana (livello B2).
Ove le domande d’accesso dovessero superare il numero programmato, gli
organi competenti provvederanno a fissare i necessari criteri di selezione,
tenendo conto comunque del pregresso percorso formativo e della possibilità di
prevedere test.
L'immatricolazione per trasferimento da altro corso di studio od
Università è soggetta alla valutazione di adeguatezza da parte del Consiglio
della Scuola direttamente o attraverso un procedimento di valutazione idoneo delegato,
circa la sussistenza dei requisiti necessari, nel rispetto della normativa e
dei regolamenti. Il Consiglio della Scuola definisce, con apposita delibera, il
numero massimo di CFU convalidabili per attività universitarie svolte in
precedenza (DM 270/2004 art.5, c.5), nonché
l’anno di ammissione.
La Segreteria studenti istruisce le pratiche relative alle
richieste di trasferimento. Se esse implicano il riconoscimento di un numero di
CFU superiore al limite di cui sopra, le richieste vanno motivate e devono
essere approvate dal Consiglio della Scuola.
Si riconoscono al massimo 20 CFU per attività formative
extra-universitarie e per conoscenze e abilità professionali certificate (DM
270/2004 art.5, c. 7 e DM 16/3/2007).
Il Consiglio della Scuola può prevedere deroghe a tale
limite in relazione ad accordi internazionali con Università partner.
Art. 6 – Attività formative
Le attività formative prevedono
un’ampia gamma di argomenti riconducibili prevalentemente alle discipline
giuridiche ed economico-finanziarie, oltre all’acquisizione di competenze
complementari di natura soprattutto relazionale e linguistica.
I deputati organi accademici assicurano un costante
aggiornamento delle attività formative al fine di assicurare il miglior
processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto del vigente
ordinamento didattico.
La didattica è organizzata per ciascun anno di
Corso in due cicli. Ciascun ciclo, indicato convenzionalmente come “semestre”.
Gli organi accademici
assicurano il costante aggiornamento delle attività al fine di garantire il
miglior processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto
dell’ordinamento didattico.
La frequenza alle lezioni,
ancorché non obbligatoria, è vivamente consigliata. I docenti possono, per i
loro insegnamenti, prevedere materiale e/o modalità di esame differenziati tra
studenti frequentanti e non frequentanti dandone avviso nel programma
dell’insegnamento. Nel caso, è responsabilità del docente accertare la presenza
alle lezioni.
Eventuali vincoli di propedeuticità tra le diverse attività formative
sono decisi, su proposta dei responsabili degli insegnamenti, dal Consiglio
della Scuola e comunicati agli studenti nell’apposita sezione del portale
dell’Ateneo denominata Manifesto degli Studi (Guida dello studente).
Art. 7 – Offerta formativa
L’offerta formativa pubblicata nel portale di Ateneo contempla una descrizione puntuale dell’offerta formativa
in termini di distribuzione dei crediti per Settore Scientifico Disciplinare
(SSD), oltre che l’indicazione dei singoli insegnamenti.
Il Consiglio della Scuola, con apposita delibera, può
proporre al Consiglio Accademico di emendare la lista degli insegnamenti a
scelta di anno in anno, in relazione all’evoluzione degli obiettivi formativi,
delle competenze accademiche e delle esigenze del mercato del lavoro. Le
variazioni determinano l’aggiornamento del Manifesto degli Studi (Guida dello
studente).
La Scuola di Diritto si riserva la possibilità di proporre
la cancellazione degli insegnamenti solo opzionali che dovessero risultare
scelti da un numero di studenti inferiore a 10.
Della cancellazione sarà data opportuna
comunicazione agli studenti interessati, concordando con gli stessi la
necessaria modifica del piano degli studi.
Art. 8 – Definizione dei percorsi di
studio individuale
All’atto dell’immatricolazione, ogni studente
fornisce l’indicazione della scelta all’interno della quale intende selezionare
gli insegnamenti opzionali da inserire nel suo piano degli studi.
Gli studenti potranno modificare la scelta del
proprio percorso dal 1° maggio al 15 giugno di ogni anno. Modifiche relative
agli insegnamenti a scelta potranno essere effettuate nelle prime tre settimane
del relativo semestre di ogni anno e potrà essere modificato l’inserimento
degli insegnamenti a scelta offerti nel secondo semestre anche nelle prime tre
settimane di lezione del secondo semestre di ogni anno. Le modifiche devono
essere effettuate collegandosi a Segreteria on-line.
Decorso il termine di cui sopra, per mutare gli
insegnamenti a scelta, lo studente deve proporre richiesta motivata al
Direttore della Scuola, il quale decide in proposito, anche avuto riguardo alle
circostanze in cui la domanda è maturata.
Gli esami sostenuti presso le Università straniere nel
quadro dei programmi di mobilità gestiti dall’Ufficio Relazioni Internazionali
sono sempre riconosciuti nel piano degli studi, secondo quanto previsto nel Learning Agreement che
viene approvato prima della partenza. Analogamente possono essere riconosciute
anche attività superate nel quadro di altri programmi (per esempio “Free-Mover”, “Winter&Summer School”, Intensive Programme) purché
sia stata verificata, da parte del Direttore della Scuola o di un suo delegato,
la coerenza dei contenuti con il corso di studi frequentato.
Art. 9 – Accertamento di conoscenze e competenze:
acquisizione dei crediti
L’acquisizione
dei crediti associati alle diverse attività formative si ottiene con il
superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto. Il voto o il
giudizio indicano il livello di profitto raggiunto dallo studente. Il programma
di ciascuna attività formativa (insegnamento) deve presentare anche le modalità
di svolgimento delle prove d’esame (o delle altre eventuali forme di verifica
del profitto).
La partecipazione alle prove di verifica del
profitto (esame o altro) è subordinata alla relativa iscrizione che avviene on
line entro la data pubblicata nel calendario degli esami. Non sono permesse
eccezioni, salvo in caso di forza maggiore.
L’ammissione
alle prove di verifica del profitto per l’acquisizione dei crediti, esame o
altro, è subordinata alla maturazione della frequenza alle relative attività
formative.
La valutazione degli insegnamenti afferenti a specifici Settori
Scientifico Disciplinari (SSD) è in trentesimi, mentre negli altri casi si può
esplicitare in un giudizio di “Approvato”/”Non Approvato”. I CFU sono acquisiti
se la valutazione della prova è di almeno 18/30 o se si concretizza in un
giudizio di “Approvato”.
Fanno eccezione i crediti relativi alla conoscenza della
lingua inglese, che sono collegati all’acquisizione di un adeguato livello di
certificazione secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola con
un’apposita delibera. Qualora il livello minimo richiesto dal Consiglio della
Scuola vari durante il periodo di iscrizione al Corso di Laurea, vale il limite
più favorevole allo studente.
Per gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presentando documentazione che
certifichi il raggiungimento del livello di conoscenza dell’inglese analogo o
superiore a quello richiesto, verranno riconosciuti i CFU relativi alla
conoscenza della lingua inglese, verificata l’idoneità della certificazione.
A fronte di un cambiamento dell’offerta formativa al
fine di adeguarla alle esigenze del mercato del lavoro e all’evolversi delle
discipline, allo studente è comunque garantita la possibilità di espletare le
prove d’accertamento di competenze e conoscenze per l’assegnazione dei CFU .
Per gli insegnamenti di cui viene disposta la cessazione, il Consiglio della
Scuola deve perciò individuare la Commissione d’esame tenuto conto delle
competenze dei docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare o settore
affine.
La valutazione degli insegnamenti seguiti all’estero,
avviene secondo le regole dell’università ospite. Le valutazioni sono quindi
comparate in coerenza con il sistema di trasferimento di crediti (scale di
conversione).
Art. 10 – Accertamento di conoscenze e
competenze: sanzioni
Il tentativo dello studente di falsare le prove di
accertamento di conoscenze e competenze avvalendosi di aiuti impropri è
sanzionato col ritiro del compito e la valutazione negativa della prova. I
docenti redigono apposito verbale e lo trasmettono al Rettore per l'adozione di
eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori. La procedura per l’adozione
delle sanzioni è avviata secondo quanto previsto dal Codice Etico, pubblicato
sul portale dell’Ateneo, da intendersi qui interamente richiamato e, in
particolare, a mente degli articoli 10 e 27 di tale Codice.
Art. 11 – Accertamento di conoscenze e
competenze: prove parziali
I docenti, titolari di insegnamenti della durata annuale, possono
organizzare durante il loro insegnamento delle prove intermedie e parziali dalla
cui aggregazione risulta il voto finale dell’insegnamento stesso. Le
valutazioni intermedie e parziali decadono nel caso in cui lo studente non
completi l’intero percorso di valutazione previsto per l’insegnamento entro la prima sessione di appelli successiva alla
conclusione dello stesso, fatta salva la possibilità del titolare
dell’insegnamento di estendere l’arco temporale di validità.
Gli esiti sono pubblicati nel sistema “Segreteria
On Line”.
Art. 12 – Accertamento di conoscenze e
competenze: sessioni di esame
Il calendario delle sessioni d’esame è definito dal Consiglio della
Scuola contestualmente al calendario dell’attività didattica dell’anno
accademico.
Per le attività formative sono previste tre sessioni ordinarie di esame
e due straordinarie:
- ordinaria estiva
(indicativamente maggio/giugno/luglio);
- ordinaria autunnale
(indicativamente settembre);
- ordinaria invernale
(indicativamente dicembre/gennaio/febbraio);
- prolungamento
straordinario della sessione autunnale (indicativamente ottobre/novembre);
- prolungamento
straordinario della sessione invernale (indicativamente febbraio/marzo).
La sessione invernale prevede quattro appelli (uno a dicembre e tre tra
gennaio e febbraio). La sessione estiva prevede tre appelli e la sessione autunnale
prevede un solo appello di esame.
Non è consentito agli studenti iscritti sostenere esami al di fuori del
calendario previsto.
Le sessioni straordinarie,
riservate agli studenti fuori corso, prevedono un solo appello. Gli studenti
iscritti in corso possono sostenere un solo esame scelto fra gli insegnamenti
degli anni precedenti a quello di iscrizione.
Gli studenti
fuori corso possono iscriversi anche a più esami nel medesimo appello della
sessione straordinaria.
Le sessioni straordinarie sono rivolte
anche agli studenti impegnati fuori sede in attività formative (stage, scambi
all’estero) riconosciute dall’Università, ed impossibilitati a sostenere
l’esame negli appelli ordinari. Gli studenti impegnati nelle suddette attività
formative durante il primo semestre possono sostenere un esame durante la
sessione straordinaria invernale. Gli studenti impegnati nelle suddette
attività formative durante il secondo semestre possono sostenere un esame
durante la sessione straordinaria autunnale.
Art. 13 – Registrazione dei voti
Gli studenti possono ritirarsi dalle prove di esame o
rifiutare un voto positivo.
Se accettato, l’esito positivo di un esame tenuto in forma
orale (o di altra forma di verifica del profitto che preveda la comunicazione
dell’esito in presenza dell’esaminando) viene registrato immediatamente dopo la
comunicazione.
Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati on
line non oltre quindici giorni di calendario dalla data di sostenimento della
prova scritta ed entro il diciottesimo giorno i docenti devono
tenere una sessione di consultazione degli elaborati. In assenza di diversa
indicazione da parte dello studente, entro il diciannovesimo giorno successivo
alla data dell’esame, il responsabile del corso procede alla registrazione del
voto, se positivo. Gli esami già sostenuti e regolarmente registrati non
possono essere ripetuti.
Art. 14 – Attività formativa di internship
Gli studenti nel corso del V anno devono svolgere
un internship attinente a qualsiasi insegnamento del proprio piano di studi di
durata pari ad almeno 200 ore e consistente in un periodo di permanenza presso
aziende, studi professionali, enti pubblici o privati, pubbliche
amministrazioni volta a conoscere la realtà e le problematiche professionali,
sì che attraverso lo svolgimento di un progetto, possano essere sperimentate
metodologie di analisi e di risoluzione dei problemi apprese durante il corso
degli studi.
L’organizzazione dell’internship coinvolge le seguenti entità: Ufficio
placement della LIUC, Responsabile delle attività di tirocinio, Tutor
accademico.
- Ufficio placement: valuta attraverso colloqui individuali le
attitudini e le aspettative degli studenti anche in vista di successive azioni
di placement.
- Responsabile delle attività di internship: coordina le assegnazioni
agli studenti delle proposte di internship raccolte dall’Ufficio placement o
comunque pervenute all’Università.
- Tutor accademico: responsabile didattico del singolo internship,
individuato tra i docenti di ruolo della Scuola.
I CFU sono acquisiti al termine dell’internship, una volta ricevuta
dall’Ufficio placement una relazione scritta sui contenuti dello stesso redatta
e firmata dallo studente, nonché integrata da una valutazione positiva firmata
dal tutor accademico
Art. 15 – Prova finale
La prova finale consiste nella redazione sotto la
guida di un Relatore di un elaborato di adeguato livello scientifico (tesi di
Laurea Magistrale), che viene discusso di fronte a un’apposita Commissione di
docenti.
La Commissione, composta
dal numero di docenti previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo, è presieduta
dal Direttore della Scuola che potrà nominare un suo delegato scelto tra i
professori di ruolo.
L’elaborato può consistere:
a.
in un progetto innovativo la cui logica e struttura è definita
nell’elaborato che contiene anche un’esauriente rassegna critica della
letteratura di riferimento per lo sviluppo del progetto;
b.
in una ricerca originale di natura teorica o empirica,
che si inserisce in un filone di letteratura scientifica di cui lo studente
dimostra consapevolezza critica.
La struttura e la rilevanza
richiesta del lavoro è quindi analoga e meritevole di un egual numero di CFU,
indipendentemente dal fatto che l’elemento di originalità e di innovazione si
concretizzi in un progetto, in un paradigma teorico o in un’analisi empirica.
Il diverso livello qualitativo degli elaborati giustifica invece l’attribuzione
di un punteggio differenziato.
L’analisi può essere svolta
presso un'impresa, un’istituzione o un ente, anche sotto forma di stage o tirocinio,
ed è sottoposto al giudizio finale del Relatore e della Commissione. Il
laureato magistrale deve dimostrare completa padronanza degli argomenti,
autonomia di analisi e valutazione, innovatività e capacità di comunicazione
scritta e orale. Dalla lettura dell'elaborato e dalla discussione deve emergere
la sua padronanza degli strumenti e delle chiavi interpretative acquisiti
durante il corso di studi.
Prima di intraprendere il
lavoro finale lo studente deve assicurarsi la disponibilità di un docente
attivo negli insegnamenti del Corso di Laurea a seguirne il lavoro in qualità
di Relatore. Tale disponibilità si concretizza nel deposito presso la
Segreteria studenti del titolo della dissertazione finale firmato dallo
studente e controfirmato dal relatore.
L’elaborato deve essere sottoposto dall’estensore al vaglio del software antiplagio “Turnitin” prima di essere consegnato in
Segreteria Studenti secondo le scadenze pubblicate nella apposita sezione del
portale dell’Università.
Qualora la verifica antiplagio dovesse evidenziare parti dell’elaborato
non genuine, l’estensore non sarà ammesso a sostenere la discussione di laurea,
fatta salva, laddove applicabile, la normativa prevista nel R.D. 20 giugno
1935, n. 1071 Modifiche ed aggiornamenti
al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore ed alla L. n. 475
del 19.4.1925 di Repressione della
falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di
lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.
A lavoro concluso e approvato dal Relatore, lo studente propone domanda
di accesso alla prova finale.
La domanda, disponibile on line,
controfirmata dal Relatore che certifica lo stato di avanzamento del lavoro e
vidimata dall'Ufficio Placement, deve
essere presentata alla Segreteria Studenti secondo le scadenze pubblicate nella
apposita sezione del portale dell’Università, denominata “Guida dello
Studente”.
Per essere ammessi
all’esame finale di laurea, gli studenti devono avere sostenuto con esito
positivo gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano degli studi e
aver compiuto un’esperienza di internship presso uno studio legale, un’impresa
o un altro contesto professionale.
La Segreteria studenti, appurato quanto sopra,
iscrive lo studente alla prima seduta di laurea utile, come previsto dal
calendario accademico. Tutte le informazioni sono pubblicate on line.
Art. 16 – Esame di laurea: voto finale
Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. A
studenti particolarmente meritevoli, qualora il punteggio sia di 110/110, la
Commissione all’unanimità può attribuire la lode. La lode può essere attribuita
qualora la media dei voti d’esame (escluso quello di laurea), calcolata secondo
i criteri previsti, porti a un punteggio minimo di 100/110.
Per determinare il voto finale la base è costituita dalla media dei voti
ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi, tenuto conto che i
voti hanno peso proporzionale al numero di crediti formativi attribuiti
all'insegnamento. L’internship ha un peso sulla media ponderata pari a zero. La
media così calcolata verrà tradotta in centodecimi senza arrotondamenti.
La discussione della prova finale, nonché la valutazione di altri
titoli, se conseguiti durante il percorso degli studi (stage intermedi,
tutorship, partecipazioni ad attività seminariali, impegni e attività
universitarie non direttamente connesse con la didattica, ecc.), potranno
incrementare il voto di laurea.
La Commissione di laurea valuta la tesi e la sua discussione,
attribuendo un punteggio fino a un massimo definito con delibera del Consiglio
della Scuola, sulla base delle indicazioni del Consiglio Accademico.
Art. 17 – Esame di laurea: seduta di
laurea magistrale
In ogni anno solare sono previste quattro sedute di laurea magistrale,
il cui calendario è definito dal Direttore della Scuola di Diritto, da tenersi
indicativamente come segue:
a)
indicativamente marzo/aprile, accessibile a
studenti che completino gli esami non oltre la sessione di febbraio;
b)
indicativamente luglio, accessibile a studenti che
completino gli esami entro la sessione estiva;
c)
indicativamente ottobre, accessibile agli studenti
che completino gli esami non oltre la sessione di settembre;
d)
indicativamente dicembre, accessibile agli studenti
che completino gli esami non oltre la sessione di novembre.
Art. 18 – Attività di ricevimento
studenti, tutoraggio e orientamento
I docenti assicurano l’attività di ricevimento studenti. Per i docenti
di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti e i dottorandi il ricevimento
ha cadenza settimanale. Per i docenti incaricati valgono le condizioni del
contratto stipulato con l’Università. In particolare i docenti titolari di un
insegnamento devono coordinare i docenti (anche a contratto) coinvolti
nell’insegnamento in modo da:
- garantire un’attività di ricevimento studenti di almeno una ora alla
settimana nel periodo in cui si tiene l’insegnamento,
- prevedere, su richiesta degli studenti, almeno due interventi mensili,
indicativamente di due ore ciascuno, nei periodi in cui l’insegnamento è
sospeso.
Il Consiglio della Scuola attiva forme di orientamento e tutoraggio a
favore degli studenti, ossia:
- la costituzione di organi per indirizzare l’attività all’estero degli
studenti, la scelta dei curricula, la scelta dell’argomento e del docente
relatore per prova finale;
- il monitoraggio dell’eventuale dispersione studentesca con
l’attivazione di forme di sostegno e orientamento per gli studenti quali lo
studio assistito da parte di tutor e l’eventuale coordinamento delle attività
didattiche a livello di singoli anni di corso.
Art. 19 – Modalità di comunicazione
delle informazioni
Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza sono disponibili sul sito web della Scuola di Diritto.
Art. 20 – Valutazione dell’efficacia
formativa e revisione del regolamento didattico
Allo scopo di effettuare una revisione periodica del presente
Regolamento e di verificare in modo strutturato e sistematico i risultati delle
attività didattiche, è previsto un sistema di valutazione della qualità delle
attività formative secondo quanto previsto dal D.M. 47 del 30 gennaio 2013.
Il Consiglio della Scuola valuta le risultanze di tali verifiche e
propone al Consiglio Accademico azioni di
miglioramento per garantire la miglior qualità dei livelli di apprendimento
degli studenti, nel rispetto delle procedure di autovalutazione e valutazione.
Art. 21 – Disposizioni transitorie ed
entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione con
decreto rettorale a seguito della intervenuta approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e del
Consiglio della Scuola.
Agli studenti già iscritti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei corsi di studio
e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti
didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno peraltro la possibilità di
optare per l’iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente
regolamento. Ai fini di tale opzione il Consiglio della Scuola, o organo da
esso delegato, definisce le corrispondenze tra i diversi ordinamenti, nel
rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.