Guida dello studente: Scuola di Diritto A.A. 2012/13

Regolamento del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe Lauree Magistrali LMG/01

Art. 1 – Denominazione e classe di appartenenza
In virtù delle delibere del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 13/02/2006, del Senato Accademico del 06/03/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2006, è istituito presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA), Facoltà di Giurisprudenza, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che in attuazione del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e del DM 25 novembre 2005 fa parte della classe LMG/01.
 
Art. 2 – Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è di dare una preparazione che affianchi a una solida conoscenza della sostanza e delle forme del diritto la capacità di comprenderne il senso economico e di dare forma giuridica a contenuti economici, così che sia possibile operare con competenza nelle imprese, negli studi professionali, negli enti pubblici, in Italia e all'estero.
 A tal fine, i laureati avranno:
»       conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
»       acquisito conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi;
»       acquisito la piena capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati anche con l’uso di strumenti informatici;
»       sviluppato in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
»       acquisito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze.ù
Agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è offerta la possibilità di caratterizzare il loro percorso di studio attraverso la scelta di opportuni insegnamenti opzionali che sono orientati ai seguenti profili:
»       economico e del diritto d’impresa;
»       internazionale e comparato;
»       penale e criminologico.
I laureati, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali e alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
I corsi privilegiano la qualità del processo di apprendimento rispetto alla quantità delle nozioni impartite. L’articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto è organizzata, nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da assicurare l’efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, tutorati, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.
 
Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi (descrittori europei del titolo di studio)
 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati magistrali posseggono una adeguata conoscenza dei principali settori del diritto e dispongono delle basi cognitive per affrontare con metodo le questioni giuridiche sia a livello teorico che pratico. Sono in grado di cogliere gli aspetti di interconnessione tra aspetti giuridici e non giuridici, con una particolare attenzione alle tematiche di carattere economico, grazie a una solida preparazione anche in questo ambito.
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati magistrali sono in grado di identificare i dati e gli adempimenti necessari per inquadrare in un determinato contesto normativo il problema giuridico. Posseggono gli strumenti per individuare le possibili soluzioni alternative.
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati magistrali dispongono di competenze metodologiche adeguate per affrontare e risolvere in modo autonomo questioni complesse, filtrando ed elaborando i dati giuridici, economici, sociali previamente selezionati.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati magistrali hanno le competenze terminologiche necessarie per operare nel mondo del lavoro, anche utilizzando la lingua inglese. Sono in grado di rapportarsi correttamente con interlocutori specialisti della materia giuridica  e sono dotati di buona capacità espositiva e argomentativa.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati magistrali sviluppano autonome capacità di apprendimento partendo dalle conoscenze e competenze loro trasmesse. Dispongono delle conoscenze tecniche per aggiornare e approfondire costantemente le materie oggetto di studio.

Art. 4 – Organizzazione e durata del Corso di Laurea Magistrale
La durata normale del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è di cinque anni, articolati in un quadriennio successivo all’anno di base. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire almeno 300 crediti formativi universitari (CFU) coerenti con l’offerta formativa e l’ordinamento didattico vigenti.
Il credito formativo misura sinteticamente il volume di lavoro complessivo necessario allo studente per acquisire le conoscenze e le abilità caratterizzanti il corso di studio ed equivale a un impegno per lo studente di 25 ore tra lavoro in aula e studio individuale. Ogni anno di corso comprende mediamente 60 crediti. Ogni anno accademico comporta quindi attività per un totale di circa 1500 ore di impegno effettivo. I diversi insegnamenti possono comportare un numero di crediti differenziato.
La durata effettiva può essere superiore o inferiore a quella normale a seconda della celerità nell’acquisire i CFU richiesti. Per abbreviare i tempi, lo studente deve proporre alla Segreteria Studenti la domanda di anticipare la frequenza legale agli insegnamenti dell’anno successivo di corso, pagando contestualmente le relative tasse universitarie. La domanda deve pervenire alla Segreteria Studenti entro il mese precedente a quello in cui tali insegnamenti hanno inizio.
Il tetto massimo di crediti cui ci si può iscrivere in un anno è, in ogni caso, limitato a 20 CFU aggiuntivi rispetto a quanto indicato dal Piano degli Studi standard proposto dalla Facoltà. Eventuali vincoli di profitto cui subordinare la possibilità di anticipare i 20 CFU aggiuntivi sono decisi dal Consiglio di Facoltà con apposita delibera e comunicati agli studenti nel Manifesto degli Studi.
 
Art. 5 – Accesso al Corso di Laurea Magistrale
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà, delibera il numero programmato di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, avuto riguardo alle risorse a disposizione in termini di strutture e di docenti.
Per essere ammesso al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza lo studente deve soddisfare due condizioni:
»       aver conseguito un diploma di scuola superiore, o equivalente titolo straniero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente
»       dimostrare predisposizione personale e competenze idonee per gli studi giuridici.
Per quanto riguarda le competenze di base e la predisposizione personale, per gli studenti con titolo di scuola secondaria superiore italiano, esse si intendono sempre sufficienti qualora la votazione conseguita nell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore sia superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
In alternativa lo studente può dimostrare l’adeguatezza della propria preparazione tramite apposita prova di ammissione di carattere attitudinale. Tale prova può consistere di un test internazionale generalmente riconosciuto o di un test dell’Università. La Facoltà, o un altro organo da essa delegato, deciderà, quindi, in merito all’ammissione dello studente avuto riguardo al risultato del test attitudinale sostenuto.
È data facoltà di sostenere la prova di ammissione anche gli studenti iscritti all’ultimo o al penultimo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore che volessero avere la certezza dell’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Per studenti provenienti da istituti scolastici di diritto straniero, con percorso scolastico buono, la Facoltà o l’organo da essa delegato può procedere all’ammissione anche in assenza del test attitudinale, analogamente a quanto avviene per i diplomati italiani con voto superiore al limite prefissato.
Possono pre-iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza gli studenti ammessi che stiano completando la formazione di scuola superiore. La loro iscrizione si perfezionerà, però, solo dopo il superamento dell’Esame di Stato e il conseguimento del relativo diploma di maturità. Il suddetto titolo deve comunque essere prodotto alla Segreteria Studenti entro e non oltre il termine stabilito e comunicato dall’Università.
L'immatricolazione per trasferimento da altro corso di studio o università è soggetta alla valutazione discrezionale del Consiglio di Facoltà, o organo da esso delegato, circa la sussistenza dei requisiti necessari. Il Consiglio di Facoltà definisce, con apposita delibera, il numero massimo di CFU riconoscibili per attività universitarie svolte in precedenza (DM 270/2004 art. 5, comma 5). Il Consiglio di Facoltà può prevedere deroghe a tale limite in relazione ad accordi internazionali con Università partner. La Segreteria Studenti istruisce le pratiche relative alle richieste di trasferimento. Se esse implicano il riconoscimento di un numero di CFU superiore al limite di cui sopra, le richieste vanno motivate e devono essere approvate dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico.
Si riconoscono al massimo 20 CFU per attività formative extra-universitarie e per conoscenze e abilità professionali certificate (DM 270/2004 art.5, c. 7 e DM 16/3/2007).
Per l’iscrizione di studenti stranieri è richiesta la conoscenza dell’italiano.
 
Art. 6 – Attività formative
Le attività formative prevedono un’ampia gamma di argomenti riconducibili prevalentemente alle discipline giuridiche ed economico-finanziarie, oltre all’acquisizione di competenze complementari di natura soprattutto relazionale e linguistica.
I deputati organi accademici assicurano un costante aggiornamento delle attività formative al fine di assicurare il miglior processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto del vigente ordinamento didattico dettagliato nell’allegato A.
La didattica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli. Ciascun ciclo, che viene indicato convenzionalmente come “semestre”, ha la durata minima di dodici settimane.
Per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale la frequenza è libera, ma consigliata e possono essere previste (previo avviso nel programma di insegnamento) differenti modalità di verifica dell’apprendimento specificamente destinate agli studenti frequentanti.
Gli studenti possono accedere a stage all’estero e a programmi di studio presso Università estere nell’ambito dei programmi di scambio appositamente attivati.
Eventuali vincoli di propedeuticità tra le diverse attività formative sono decisi, su proposta dei responsabili degli insegnamenti, dal Consiglio di Facoltà e comunicati agli studenti nel Manifesto degli Studi.
 
Art. 7 – Offerta formativa
L’allegato B, che è parte integrante del presente regolamento, presenta la descrizione puntuale dell’offerta formativa in termini di distribuzione dei crediti per settore scientifico disciplinare (SSD) e per natura dell’attività formativa (di base, caratterizzante, affine o integrativa, altra attività), oltre che l’indicazione dei singoli insegnamenti.
Il Consiglio di Facoltà può emendare la lista degli insegnamenti a scelta di anno in anno, in relazione all’evoluzione degli obiettivi formativi, delle competenze accademiche e delle esigenze del mercato del lavoro. Le variazioni determinano l’aggiornamento del Manifesto degli Studi.
La Facoltà si riserva la possibilità di cancellare gli insegnamenti solo opzionali che dovessero risultare scelti da un numero di studenti inferiore a 12.
 
Art. 8 – Definizione dei percorsi di studio individuale
All’atto dell’immatricolazione, ogni studente fornisce un’indicazione preliminare del profilo all’interno del quale intende selezionare gli insegnamenti a scelta da inserire nel suo piano degli studi.
Tale scelta può essere modificata entro il termine deliberato dal Consiglio di Facoltà e indicato nel Manifesto degli Studi. La modifica deve essere comunicata alla Segreteria Studenti specificando gli insegnamenti che lo studente intende seguire.
Decorso il termine suddetto, per mutare l'area tematica prescelta, lo studente deve proporre richiesta motivata al Preside di Facoltà, il quale decide discrezionalmente in proposito, anche avuto riguardo alle circostanze in cui la domanda è maturata.
Lo studente deve completare il proprio piano studi comunicando alla Segreteria la scelta delle attività formative a sua discrezione con cui raggiungere i 300 crediti necessari entro i termini deliberati dal Consiglio di Facoltà.
 
Art. 9 – Accertamento di conoscenze e competenze: acquisizione dei crediti
L’acquisizione dei crediti associati alle diverse attività formative si ottiene con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto. L’eventuale voto indica il livello di profitto raggiunto dallo studente. Il programma di ciascuna attività formativa (insegnamento) deve presentare anche le modalità di svolgimento delle prove d’esame (o delle altre eventuali forme di verifica del profitto).
La partecipazione alle prove di verifica del profitto (esame o altro) è subordinata alla relativa iscrizione che avviene, di norma, in via telematica, mai oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data della prova. Nella mattinata del giorno seguente (2 giorni lavorativi prima della prova) è pubblicata la lista degli iscritti all’esame, sì da permettere l’immediato riscontro di eventuali errori o carenze. Il giorno precedente l’esame, operate le rettifiche opportune, è resa pubblica la lista definitiva degli studenti ammessi alla prova. Non sono permesse eccezioni.
L’ammissione alle prove di verifica del profitto per l’acquisizione dei crediti (esame o altro) è subordinata all’ottenimento della frequenza legale delle relative attività formative.
Per gli esami di profitto, ossia quelli di insegnamenti afferenti i settori scientifico-disciplinari (SSD), il voto è in trentesimi. Le prove relative agli insegnamenti catalogati come “Altre Attività Formative” danno luogo a un giudizio di “Approvato”/“Non Approvato”. I CFU sono acquisiti solo se la valutazione raggiunta è di almeno 18/30 o se si ottiene un giudizio di “Approvato”. Fanno eccezione i crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese, che sono collegati all’acquisizione di un adeguato livello di certificazione secondo quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà con un’apposita delibera. Qualora il livello minimo richiesto dal Consiglio di Facoltà vari durante il periodo di iscrizione al corso di Laurea Magistrale, vale il limite più favorevole allo studente. Per gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza avendo già ottenuto il livello di certificazione richiesto, i crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese sono riconosciuti automaticamente.
Poiché il Consiglio di Facoltà può decidere di cambiare l’offerta formativa al fine di aggiornarla rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all’evolversi delle discipline, le prove d’accertamento di competenze e conoscenze per l’assegnazione dei CFU sono garantite solo fino al termine dell’Anno Accademico successivo a quello in cui l’insegnamento si è tenuto per l’ultima volta. Per gli insegnamenti di cui viene deliberata la cessazione, il Consiglio di Facoltà deve anche indicare le modalità per l’individuazione della commissione d’esame per tutto il periodo in cui debbono essere effettuate le prove d’accertamento delle competenze. Decorso tale termine, lo studente che deve sostenere l’esame per un insegnamento non più attivato, concorda col Preside, o suo delegato, le modalità di conseguimento dei relativi crediti formativi universitari, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento.
Gli esami sostenuti presso le Università partner o altre università frequentate come “free mover” pre-autorizzati dall’Ufficio Relazioni Internazionali sono sempre riconosciuti come esami a scelta. Possono anche sostituire esami di insegnamenti fondamentali del percorso prescelto, previa verifica della corrispondenza dei contenuti da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali e/o del Preside o di suo delegato. Lo stesso vale per gli esami di insegnamenti frequentati nell’ambito della partecipazione a programmi “School Abroad”.
 
Art. 10 – Accertamento di conoscenze e competenze: sanzioni
Il tentativo dello studente di falsare le prove di accertamento di conoscenze e competenze avvalendosi di aiuti impropri è sanzionato col ritiro del compito e la valutazione negativa della prova. I docenti redigono apposito verbale e lo trasmettono al Rettore per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
In relazione alla gravità del comportamento, nonché di eventuali reiterazioni delle violazioni, la sanzione può consistere nella sospensione dagli appelli di esami per un periodo di tempo determinato, o nell'espulsione dall'Università.
 
Art. 11 – Accertamento di conoscenze e competenze: prove parziali
I docenti possono organizzare durante il loro insegnamento delle prove intermedie e parziali dalla cui aggregazione risulta il voto finale dell’insegnamento stesso. Di tali valutazioni la Segreteria Studenti tiene traccia ai fini del monitoraggio delle carriere universitarie, senza che le registrazioni assumano valore ufficiale fino alla loro aggregazione nel voto complessivo dell’insegnamento.
 
Art. 12 – Accertamento di conoscenze e competenze: sessioni di esami
Il calendario delle sessioni d’esame è definito dal Consiglio di Facoltà contestualmente al calendario dell’attività didattica dell’Anno Accademico.
Sono previste tre sessioni annue di esami da tenersi indicativamente come segue:
a)         sessione invernale, a conclusione del semestre autunnale (gennaio e febbraio);
b)         sessione estiva, a conclusione del semestre primaverile (maggio, giugno e luglio);
c)         sessione autunnale, immediatamente prima del semestre autunnale (settembre).
Le sessioni invernali ed estive prevedono tre cicli di appelli di esame per insegnamento. La sessione autunnale prevede un solo appello di esame.
Non è consentito agli studenti iscritti sostenere esami al di fuori del calendario previsto.
Il Consiglio di Facoltà può prevedere due sessioni straordinarie di esami. In questi casi, è previsto un appello per ogni insegnamento. Gli studenti possono iscriversi esclusivamente a uno degli esami per ogni appello straordinario e purché si tratti di esame previsto in uno degli anni di corso precedente a quello di iscrizione. Gli studenti fuori corso potranno iscriversi anche a più esami nel medesimo appello della sessione straordinaria.
Il calendario degli appelli d'esame verrà affisso agli albi della Segreteria Studenti.
 
Art. 13 – Registrazione dei voti
Gli studenti possono ritirarsi dalle prove di esame o rifiutare un voto positivo.
Se accettato, l’esito positivo di un esame tenuto in forma orale (o di altra forma di verifica del profitto che preveda la comunicazione dell’esito in presenza dell’esaminando) viene registrato immediatamente dopo la comunicazione.
Gli esiti delle prove scritte sono pubblicati nelle bacheche, anche virtuali, dell’Università non oltre quindici giorni di calendario dalla data in cui la prova scritta si è tenuta. Inoltre, almeno due giorni lavorativi prima del termine per l’iscrizione all’esame successivo dello stesso insegnamento (e pertanto almeno cinque giorni prima della data stessa), i docenti devono tenere una sessione di consultazione degli elaborati in cui gli studenti possono acquisire contezza della valutazione.
In assenza di diversa indicazione da parte dello studente nei 2 giorni lavorativi successivi alla data fissata per la visione del compito, il responsabile del corso, tramite la Segreteria Studenti, procede alla registrazione del voto, se positivo.
Gli esami già sostenuti e regolarmente registrati con esito favorevole non possono essere ripetuti.
La Segreteria Studenti archivia i risultati di tutte le prove.
 
Art. 14 – Attività formativa di tirocinio
Gli studenti nel corso del V anno possono svolgere un tirocinio (pari ad almeno 125 ore e attinente a qualsiasi insegnamento del proprio piano di studi), consistente in un periodo di permanenza presso aziende, studi professionali, enti pubblici o privati, pubbliche amministrazioni per il compimento di una esperienza di gruppo o individuale, volta a conoscere la realtà e le problematiche professionali e durante la quale, attraverso lo svolgimento di un progetto, possano essere verificate le possibilità di impiego delle metodologie di analisi e risoluzione apprese durante il corso degli studi.
L’organizzazione del tirocinio coinvolge le seguenti entità: ufficio stage della LIUC, responsabile delle attività di tirocinio, tutor accademico.
»       Ufficio stage: valuta attraverso colloqui individuali le attitudini e le aspettative degli studenti anche in vista di successive azioni di placement.
»       Responsabile delle attività di tirocinio: coordina le assegnazioni agli studenti delle proposte di tirocinio raccolte dall’Ufficio stage o comunque pervenute all’Università; individua i tutor universitari scegliendoli fra i membri del Collegio Docenti del Corso di Laurea.
»       Tutor accademico: responsabile didattico del singolo tirocinio, concorda il programma di lavoro del tirocinio.
Il tirocinio ha validità corrispondente a 5 crediti formativi.
I CFU sono acquisiti al termine del tirocinio, se idoneo, una volta ricevuta dall’Ufficio Placement una relazione scritta sui contenuti dello stesso redatta e firmata dallo studente, nonché integrata da una valutazione positiva firmata dal tutor accademico.
 
Art. 15 – Prova finale
All’esame di Laurea Magistrale (prova finale) sono ammessi gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che abbiano sostenuto con esito positivo gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano degli studi. Uno degli esami di indirizzo del V anno può essere sostituito dalla comprovata conoscenza di una seconda lingua straniera fra quelle insegnate nella Facoltà oppure dalla frequenza di un tirocinio formativo (art. 14).
La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi di ricerca, scritta in modo accurato e rigoroso, su materie inerenti ai settori disciplinari in cui si articola il corso di laurea e nella sua discussione di fronte ad un’apposita Commissione di docenti. La Commissione di Laurea Magistrale può essere composta dai professori di ruolo e ricercatori universitari, da docenti titolari e ufficiali degli insegnamenti, da docenti che abbiano svolto cicli di lezioni negli insegnamenti cui si riferiscono gli argomenti delle tesi e da cultori della materia. La Commissione, composta dal numero di docenti previsto dal regolamento didattico d’Ateneo, è presieduta dal Preside della Facoltà che potrà nominare un suo delegato scelto tra i professori di ruolo.
Prima di intraprendere il lavoro finale lo studente deve assicurarsi la disponibilità di un docente (attivo in un insegnamento riconosciuto ai fini del conseguimento dei CFU richiesti) a seguirne il lavoro come relatore. Tale disponibilità si concretizza nel deposito presso la Segreteria Studenti del titolo (provvisorio) della tesi firmato dallo studente e controfirmato dal docente.
A lavoro concluso e approvato dal relatore, lo studente propone domanda di accesso alla prova finale. La domanda, controfirmata dal relatore che certifica la positiva conclusione del lavoro, deve essere presentata alla Segreteria Studenti almeno trenta giorni prima della data d’esame e solo una volta acquisiti tutti i crediti formativi richiesti dal percorso di studio seguito, a eccezione della prova finale. È consentita l’iscrizione sotto condizione qualora lo studente debba sostenere un ultimo esame il cui appello sia previsto almeno quindici giorni prima delle data della prova finale, fatte salve ulteriori deroghe concesse dal Preside su istanza motivata. La domanda decade qualora non siano rispettate le condizioni d’ammissione.
La Segreteria Studenti, accertata la sussistenza delle condizioni per l’ammissione, iscrive lo studente alla prima seduta di Laurea Magistrale utile.
 
Art. 16 – Voto finale di Laurea Magistrale
Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi.
Per determinare il voto finale la base è costituita dalla media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi, tenuto conto che i voti hanno peso proporzionale al numero di crediti formativi attribuiti all'insegnamento. La media così calcolata verrà tradotta in centodecimi senza arrotondamenti. Nel Manifesto degli Studi sono indicate le eventuali attività formative che non vengono considerate ai fini del calcolo della media.
La discussione della prova finale, nonché la valutazione di altri titoli conseguiti durante il percorso degli studi (stage intermedi, tutorship, partecipazioni ad attività seminariali, impegni e attività universitarie non direttamente connesse con la didattica, superamento con merito delle prove di conoscenza della lingua inglese, ecc.), potranno incrementare il voto di Laurea Magistrale.
La Commissione di laurea valuta la tesi e la relativa discussione orale, attribuendo un punteggio fino a un massimo definito con delibera del Consiglio di Facoltà, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico. Il voto di laurea risulta perciò così composto:
»       media dei voti d’esame calcolata secondo le modalità di cui si è detto;
»       valutazione della tesi e della relativa discussione (fino a un massimo di 8 punti a cui si possono aggiungere ulteriori 2 punti su richiesta scritta e motivata del relatore); valutazione dell’attività extra-curriculare (fino a un massimo di 2 punti), tra cui 1 punto per il completamento del progetto Skills & behaviour.
L’incremento complessivo viene sommato alla media in centodecimi dei voti degli esami. Infine, per attribuire il voto di laurea, il punteggio così ottenuto è arrotondato all’intero più vicino.
A studenti particolarmente meritevoli, che abbiano raggiunto il massimo dei voti, la Laurea Magistrale può essere assegnata con lode su giudizio unanime della Commissione. La lode può essere attribuita qualora la media dei voti d’esame (escluso quello di laurea), calcolata secondo i criteri previsti, porti a un punteggio minimo di 100/110.
 
Art. 17 – Sedute di Laurea Magistrale
 
In ogni anno sono previste quattro sedute di laurea da tenersi indicativamente nei mesi di luglio, ottobre, dicembre e aprile.
 
Il calendario delle sedute di Laurea Magistrale è definito dal Consiglio di Facoltà contestualmente al calendario dell’attività didattica del corrispondente Anno Accademico.
 
Art. 18 – Attività di ricevimento studenti, tutoraggio e orientamento
 
I docenti assicurano l’attività di ricevimento studenti. Per i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti e i dottorandi il ricevimento ha cadenza settimanale. Per i docenti incaricati valgono le condizioni del contratto con l’Università. In particolare i docenti titolari di un insegnamento devono coordinare i docenti coinvolti nell’insegnamento in modo da:
»       garantire un’attività di ricevimento studenti di almeno due ore alla settimana nel periodo in cui si tiene l’insegnamento;
»       prevedere, su richiesta degli studenti, almeno due interventi mensili, indicativamente di due ore ciascuno, nei periodi in cui l’insegnamento è sospeso.
 
Il Consiglio di Facoltà attiva forme d’orientamento e tutorato a favore degli studenti, ossia:
»       la costituzione di organi per indirizzare l’attività all’estero degli studenti, la scelta dei curricula, la scelta dell’argomento e del docente relatore per la prova finale;
»       il monitoraggio dell’eventuale dispersione studentesca con l’attivazione di forme di sostegno e orientamento per gli studenti quali lo studio assistito da parte di tutor e l’eventuale coordinamento delle attività didattiche a livello di singoli anni di corso.
 
Art. 19 – Modalità di comunicazione delle informazioni
 
Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sono disponibili sulle bacheche (anche virtuali) dell’Ateneo e, in particolare, sul sito web della Facoltà di Giurisprudenza: http://www.liuc.it/giurisprudenza
 
Art. 20 – Valutazione dell’efficacia formativa e revisione del regolamento didattico
 
Allo scopo di effettuare una revisione periodica del presente Regolamento e di verificare in modo strutturato e sistematico i risultati delle attività didattiche, è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività formative che si avvale dei documenti prodotti dal Nucleo di Valutazione costituito presso l’Ateneo.
 
Il Consiglio di Facoltà può chiedere al Nucleo di Valutazione di elaborare:
»       un piano prospettico di verifiche e valutazioni imperniato su un sistema di indicatori di efficienza e di efficacia che evidenzino la capacità del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di:
›        utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili calibrando al meglio l’offerta formativa;
›        garantire che i curricula consentano la regolarità dei tempi di ottenimento della laurea;
›        offrire percorsi di studio adeguati alle aspettative dei portatori di interesse.
»       un rapporto contenente le evidenze e conseguenti suggerimenti migliorativi relativi alle verifiche e valutazioni condotte in base al piano presentato l’anno precedente;
»       una valutazione di sintesi della performance della classe di studenti che ha terminato il corso di studio facendo anche riferimento ai risultati di apprendimento attesi che sono indicati nell’articolo 3 del presente regolamento.
 
Il Consiglio di Facoltà valuta le risultanze di tali verifiche e propone azioni di miglioramento per garantire la miglior qualità dei livelli di apprendimento degli studenti.
 
Art. 21 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
 
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione con Decreto Rettorale a seguito della intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà.
 
Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno per altro la possibilità di optare per l’iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. Ai fini di tale opzione il Consiglio di Facoltà, o organo da esso delegato, definisce le corrispondenze tra i diversi ordinamenti, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
 
Allegati:
Allegato A: Ordinamento didattico
Allegato B: Offerta Formativa
 
 
Note al testo:
Per “Facoltà” leggasi “Scuola”;
Per “Preside” leggasi “Direttore”.