Art. 1 – Denominazione e classe di appartenenza
In virtù delle delibere del Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza del 13/02/2006,
del Senato Accademico del 06/03/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2006, è
istituito presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA),
Facoltà di Giurisprudenza, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che
in attuazione del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e del DM 25 novembre 2005 fa parte
della classe LMG/01.
Art. 2 – Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza è di dare una preparazione che affianchi a una solida
conoscenza della sostanza e delle forme del diritto la capacità di comprenderne
il senso economico e di dare forma giuridica a contenuti economici, così che
sia possibile operare con competenza nelle imprese, negli studi professionali,
negli enti pubblici, in Italia e all'estero.
A tal fine, i laureati avranno:
»
conseguito
elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed
europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche
utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto
positivo;
»
acquisito
conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto
positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi;
»
acquisito
la piena capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o
processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego,
ben argomentati anche con l’uso di strumenti informatici;
»
sviluppato
in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di
qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di
rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi
interpretativi ed applicativi del diritto;
»
acquisito
gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze.ù
Agli studenti del Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza è offerta la possibilità di caratterizzare il loro percorso
di studio attraverso la scelta di opportuni insegnamenti opzionali che sono
orientati ai seguenti profili:
»
economico
e del diritto d’impresa;
»
internazionale
e comparato;
»
penale
e criminologico.
I laureati, oltre ad indirizzarsi alle
professioni legali e alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati,
in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari
campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni,
nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel
settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato,
internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni
internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del
giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche
settoriali.
I corsi privilegiano la qualità del
processo di apprendimento rispetto alla quantità delle nozioni impartite.
L’articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto è
organizzata, nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da assicurare
l’efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni
scritte e orali, tutorati, moduli didattici complementari ed altre forme di
didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei
limiti delle risorse disponibili.
Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi
(descrittori europei del titolo di studio)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge
and understanding)
I laureati magistrali posseggono una
adeguata conoscenza dei principali settori del diritto e dispongono delle basi
cognitive per affrontare con metodo le questioni giuridiche sia a livello
teorico che pratico. Sono in grado di cogliere gli aspetti di interconnessione
tra aspetti giuridici e non giuridici, con una particolare attenzione alle
tematiche di carattere economico, grazie a una solida preparazione anche in
questo ambito.
Capacità di applicare conoscenza e
comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati magistrali sono in grado di
identificare i dati e gli adempimenti necessari per inquadrare in un determinato
contesto normativo il problema giuridico. Posseggono gli strumenti per
individuare le possibili soluzioni alternative.
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati magistrali dispongono di
competenze metodologiche adeguate per affrontare e risolvere in modo autonomo
questioni complesse, filtrando ed elaborando i dati giuridici, economici,
sociali previamente selezionati.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati magistrali hanno le competenze
terminologiche necessarie per operare nel mondo del lavoro, anche utilizzando
la lingua inglese. Sono in grado di rapportarsi correttamente con interlocutori
specialisti della materia giuridica e
sono dotati di buona capacità espositiva e argomentativa.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati magistrali sviluppano autonome
capacità di apprendimento partendo dalle conoscenze e competenze loro
trasmesse. Dispongono delle conoscenze tecniche per aggiornare e approfondire
costantemente le materie oggetto di studio.
Art. 4 – Organizzazione e durata del Corso di
Laurea Magistrale
La durata normale del corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza è di cinque anni, articolati in un quadriennio
successivo all’anno di base. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente
deve acquisire almeno 300 crediti formativi universitari (CFU) coerenti con
l’offerta formativa e l’ordinamento didattico vigenti.
Il credito formativo misura sinteticamente
il volume di lavoro complessivo necessario allo studente per acquisire le
conoscenze e le abilità caratterizzanti il corso di studio ed equivale a un
impegno per lo studente di 25 ore tra lavoro in aula e studio individuale. Ogni
anno di corso comprende mediamente 60 crediti. Ogni anno accademico comporta
quindi attività per un totale di circa 1500 ore di impegno effettivo. I diversi
insegnamenti possono comportare un numero di crediti differenziato.
La durata effettiva può essere superiore o
inferiore a quella normale a seconda della celerità nell’acquisire i CFU
richiesti. Per abbreviare i tempi, lo studente deve proporre alla Segreteria
Studenti la domanda di anticipare la frequenza legale agli insegnamenti
dell’anno successivo di corso, pagando contestualmente le relative tasse universitarie.
La domanda deve pervenire alla Segreteria Studenti entro il mese precedente a
quello in cui tali insegnamenti hanno inizio.
Il tetto massimo di crediti cui ci si può
iscrivere in un anno è, in ogni caso, limitato a 20 CFU aggiuntivi rispetto a
quanto indicato dal Piano degli Studi standard proposto dalla Facoltà.
Eventuali vincoli di profitto cui subordinare la possibilità di anticipare i 20
CFU aggiuntivi sono decisi dal Consiglio di Facoltà con apposita delibera e comunicati
agli studenti nel Manifesto degli Studi.
Art. 5 – Accesso al Corso di Laurea
Magistrale
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione,
anche su indicazione del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà, delibera
il numero programmato di accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, avuto riguardo alle risorse a disposizione in termini di
strutture e di docenti.
Per essere ammesso al corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza lo studente deve soddisfare due condizioni:
»
aver
conseguito un diploma di scuola superiore, o equivalente titolo straniero
riconosciuto idoneo dalla normativa vigente
»
dimostrare
predisposizione personale e competenze idonee per gli studi giuridici.
Per quanto riguarda le competenze di base
e la predisposizione personale, per gli studenti con titolo di scuola secondaria
superiore italiano, esse si intendono sempre sufficienti qualora la votazione
conseguita nell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione
secondaria superiore sia superiore ai limiti stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
In alternativa lo studente può dimostrare
l’adeguatezza della propria preparazione tramite apposita prova di ammissione
di carattere attitudinale. Tale prova può consistere di un test internazionale
generalmente riconosciuto o di un test dell’Università. La Facoltà, o un altro organo
da essa delegato, deciderà, quindi, in merito all’ammissione dello studente
avuto riguardo al risultato del test attitudinale sostenuto.
È data facoltà di sostenere la prova di
ammissione anche gli studenti iscritti all’ultimo o al penultimo di un corso di
studio di istruzione secondaria superiore che volessero avere la certezza
dell’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Per studenti provenienti da istituti
scolastici di diritto straniero, con percorso scolastico buono, la Facoltà o l’organo da essa
delegato può procedere all’ammissione anche in assenza del test attitudinale,
analogamente a quanto avviene per i diplomati italiani con voto superiore al
limite prefissato.
Possono pre-iscriversi al corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza gli studenti ammessi che stiano completando la
formazione di scuola superiore. La loro iscrizione si perfezionerà, però, solo
dopo il superamento dell’Esame di Stato e il conseguimento del relativo diploma
di maturità. Il suddetto titolo deve comunque essere prodotto alla Segreteria Studenti
entro e non oltre il termine stabilito e comunicato dall’Università.
L'immatricolazione per trasferimento da
altro corso di studio o università è soggetta alla valutazione discrezionale
del Consiglio di Facoltà, o organo da esso delegato, circa la sussistenza dei
requisiti necessari. Il Consiglio di Facoltà definisce, con apposita delibera,
il numero massimo di CFU riconoscibili per attività universitarie svolte in
precedenza (DM 270/2004 art. 5, comma 5). Il Consiglio di Facoltà può prevedere
deroghe a tale limite in relazione ad accordi internazionali con Università
partner. La Segreteria Studenti
istruisce le pratiche relative alle richieste di trasferimento. Se esse
implicano il riconoscimento di un numero di CFU superiore al limite di cui sopra,
le richieste vanno motivate e devono essere approvate dal Consiglio di Facoltà
e dal Senato Accademico.
Si riconoscono al massimo 20 CFU per
attività formative extra-universitarie e per conoscenze e abilità professionali
certificate (DM 270/2004 art.5, c. 7 e DM 16/3/2007).
Per l’iscrizione di studenti stranieri è
richiesta la conoscenza dell’italiano.
Art. 6 – Attività formative
Le attività formative prevedono un’ampia
gamma di argomenti riconducibili prevalentemente alle discipline giuridiche ed
economico-finanziarie, oltre all’acquisizione di competenze complementari di
natura soprattutto relazionale e linguistica.
I deputati organi accademici assicurano un
costante aggiornamento delle attività formative al fine di assicurare il
miglior processo formativo possibile per gli studenti, nel rispetto del vigente
ordinamento didattico dettagliato nell’allegato A.
La didattica è organizzata per ciascun
anno di corso in due cicli. Ciascun ciclo, che viene indicato convenzionalmente
come “semestre”, ha la durata minima di dodici settimane.
Per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale
la frequenza è libera, ma consigliata e possono essere previste (previo avviso
nel programma di insegnamento) differenti modalità di verifica
dell’apprendimento specificamente destinate agli studenti frequentanti.
Gli studenti possono accedere a stage
all’estero e a programmi di studio presso Università estere nell’ambito dei
programmi di scambio appositamente attivati.
Eventuali vincoli di propedeuticità tra le
diverse attività formative sono decisi, su proposta dei responsabili degli
insegnamenti, dal Consiglio di Facoltà e comunicati agli studenti nel Manifesto
degli Studi.
Art. 7 – Offerta formativa
L’allegato B, che è parte integrante del
presente regolamento, presenta la descrizione puntuale dell’offerta formativa
in termini di distribuzione dei crediti per settore scientifico disciplinare
(SSD) e per natura dell’attività formativa (di base, caratterizzante, affine o
integrativa, altra attività), oltre che l’indicazione dei singoli insegnamenti.
Il Consiglio di Facoltà può emendare la
lista degli insegnamenti a scelta di anno in anno, in relazione all’evoluzione
degli obiettivi formativi, delle competenze accademiche e delle esigenze del
mercato del lavoro. Le variazioni determinano l’aggiornamento del Manifesto
degli Studi.
La Facoltà
si riserva la possibilità di cancellare gli insegnamenti solo opzionali che
dovessero risultare scelti da un numero di studenti inferiore a 12.
Art. 8 – Definizione dei percorsi di studio
individuale
All’atto dell’immatricolazione, ogni studente fornisce
un’indicazione preliminare del profilo all’interno del quale intende
selezionare gli insegnamenti a scelta da inserire nel suo piano degli studi.
Tale scelta può essere modificata entro il termine deliberato dal
Consiglio di Facoltà e indicato nel Manifesto degli Studi. La modifica deve
essere comunicata alla Segreteria Studenti specificando gli insegnamenti che lo
studente intende seguire.
Decorso il termine suddetto, per mutare l'area tematica prescelta,
lo studente deve proporre richiesta motivata al Preside di Facoltà, il quale
decide discrezionalmente in proposito, anche avuto riguardo alle circostanze in
cui la domanda è maturata.
Lo studente deve completare il proprio piano studi comunicando
alla Segreteria la scelta delle attività formative a sua discrezione con cui
raggiungere i 300 crediti necessari entro i termini deliberati dal Consiglio di
Facoltà.
Art. 9 – Accertamento di conoscenze e
competenze: acquisizione dei crediti
L’acquisizione dei crediti associati alle
diverse attività formative si ottiene con il superamento di un esame o di altra
forma di verifica del profitto. L’eventuale voto indica il livello di profitto
raggiunto dallo studente. Il programma di ciascuna attività formativa
(insegnamento) deve presentare anche le modalità di svolgimento delle prove d’esame
(o delle altre eventuali forme di verifica del profitto).
La partecipazione alle prove di verifica
del profitto (esame o altro) è subordinata alla relativa iscrizione che avviene,
di norma, in via telematica, mai oltre il terzo giorno lavorativo precedente la
data della prova. Nella mattinata del giorno seguente (2 giorni lavorativi
prima della prova) è pubblicata la lista degli iscritti all’esame, sì da
permettere l’immediato riscontro di eventuali errori o carenze. Il giorno
precedente l’esame, operate le rettifiche opportune, è resa pubblica la lista
definitiva degli studenti ammessi alla prova. Non sono permesse eccezioni.
L’ammissione alle prove di verifica del
profitto per l’acquisizione dei crediti (esame o altro) è subordinata
all’ottenimento della frequenza legale delle relative attività formative.
Per gli esami di profitto, ossia quelli di
insegnamenti afferenti i settori scientifico-disciplinari (SSD), il voto è in
trentesimi. Le prove relative agli insegnamenti catalogati come “Altre Attività
Formative” danno luogo a un giudizio di “Approvato”/“Non Approvato”. I CFU sono
acquisiti solo se la valutazione raggiunta è di almeno 18/30 o se si ottiene un
giudizio di “Approvato”. Fanno eccezione i crediti relativi alla conoscenza
della lingua inglese, che sono collegati all’acquisizione di un adeguato
livello di certificazione secondo quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà con
un’apposita delibera. Qualora il livello minimo richiesto dal Consiglio di
Facoltà vari durante il periodo di iscrizione al corso di Laurea Magistrale,
vale il limite più favorevole allo studente. Per gli studenti che si iscrivono
al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza avendo già ottenuto il livello
di certificazione richiesto, i crediti relativi alla conoscenza della lingua
inglese sono riconosciuti automaticamente.
Poiché il Consiglio di Facoltà può
decidere di cambiare l’offerta formativa al fine di aggiornarla rispetto alle
esigenze del mercato del lavoro e all’evolversi delle discipline, le prove
d’accertamento di competenze e conoscenze per l’assegnazione dei CFU sono garantite
solo fino al termine dell’Anno Accademico successivo a quello in cui
l’insegnamento si è tenuto per l’ultima volta. Per gli insegnamenti di cui
viene deliberata la cessazione, il Consiglio di Facoltà deve anche indicare le
modalità per l’individuazione della commissione d’esame per tutto il periodo in
cui debbono essere effettuate le prove d’accertamento delle competenze. Decorso
tale termine, lo studente che deve sostenere l’esame per un insegnamento non
più attivato, concorda col Preside, o suo delegato, le modalità di
conseguimento dei relativi crediti formativi universitari, nel rispetto di
quanto previsto dall’ordinamento.
Gli esami sostenuti presso le Università
partner o altre università frequentate come “free mover” pre-autorizzati
dall’Ufficio Relazioni Internazionali sono sempre riconosciuti come esami a
scelta. Possono anche sostituire esami di insegnamenti fondamentali del
percorso prescelto, previa verifica della corrispondenza dei contenuti da parte
dell’Ufficio Relazioni Internazionali e/o del Preside o di suo delegato. Lo
stesso vale per gli esami di insegnamenti frequentati nell’ambito della
partecipazione a programmi “School Abroad”.
Art. 10 – Accertamento di conoscenze e
competenze: sanzioni
Il tentativo dello studente di falsare le
prove di accertamento di conoscenze e competenze avvalendosi di aiuti impropri
è sanzionato col ritiro del compito e la valutazione negativa della prova. I
docenti redigono apposito verbale e lo trasmettono al Rettore per l'adozione di
eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
In relazione alla gravità del
comportamento, nonché di eventuali reiterazioni delle violazioni, la sanzione
può consistere nella sospensione dagli appelli di esami per un periodo di tempo
determinato, o nell'espulsione dall'Università.
Art. 11 – Accertamento di conoscenze e
competenze: prove parziali
I docenti possono organizzare durante il
loro insegnamento delle prove intermedie e parziali dalla cui aggregazione
risulta il voto finale dell’insegnamento stesso. Di tali valutazioni la Segreteria Studenti
tiene traccia ai fini del monitoraggio delle carriere universitarie, senza che
le registrazioni assumano valore ufficiale fino alla loro aggregazione nel voto
complessivo dell’insegnamento.
Art. 12 – Accertamento di conoscenze e
competenze: sessioni di esami
Il calendario delle sessioni d’esame è definito dal Consiglio di Facoltà
contestualmente al calendario dell’attività didattica dell’Anno Accademico.
Sono previste tre sessioni annue di esami
da tenersi indicativamente come segue:
a) sessione invernale, a conclusione del semestre autunnale
(gennaio e febbraio);
b) sessione estiva, a conclusione del semestre primaverile
(maggio, giugno e luglio);
c) sessione autunnale, immediatamente prima del semestre
autunnale (settembre).
Le sessioni invernali ed estive prevedono
tre cicli di appelli di esame per insegnamento. La sessione autunnale prevede
un solo appello di esame.
Non è consentito agli studenti iscritti
sostenere esami al di fuori del calendario previsto.
Il Consiglio di Facoltà può prevedere due
sessioni straordinarie di esami. In questi casi, è previsto un appello per ogni
insegnamento. Gli studenti possono iscriversi esclusivamente a uno degli esami
per ogni appello straordinario e purché si tratti di esame previsto in uno
degli anni di corso precedente a quello di iscrizione. Gli studenti fuori corso
potranno iscriversi anche a più esami nel medesimo appello della sessione
straordinaria.
Il calendario degli appelli d'esame verrà
affisso agli albi della Segreteria Studenti.
Art. 13 – Registrazione dei voti
Gli studenti possono ritirarsi dalle prove
di esame o rifiutare un voto positivo.
Se accettato, l’esito positivo di un esame
tenuto in forma orale (o di altra forma di verifica del profitto che preveda la
comunicazione dell’esito in presenza dell’esaminando) viene registrato immediatamente
dopo la comunicazione.
Gli esiti delle prove scritte sono
pubblicati nelle bacheche, anche virtuali, dell’Università non oltre quindici
giorni di calendario dalla data in cui la prova scritta si è tenuta. Inoltre,
almeno due giorni lavorativi prima del termine per l’iscrizione all’esame
successivo dello stesso insegnamento (e pertanto almeno cinque giorni prima
della data stessa), i docenti devono tenere una sessione di consultazione degli
elaborati in cui gli studenti possono acquisire contezza della valutazione.
In assenza di diversa indicazione da parte
dello studente nei 2 giorni lavorativi successivi alla data fissata per la
visione del compito, il responsabile del corso, tramite la Segreteria Studenti,
procede alla registrazione del voto, se positivo.
Gli esami già sostenuti e regolarmente
registrati con esito favorevole non possono essere ripetuti.
La Segreteria Studenti archivia i risultati di tutte le prove.
Art. 14 – Attività formativa di tirocinio
Gli studenti nel corso del V anno possono
svolgere un tirocinio (pari ad almeno 125 ore e attinente a qualsiasi
insegnamento del proprio piano di studi), consistente in un periodo di
permanenza presso aziende, studi professionali, enti pubblici o privati, pubblich
e amministrazioni per il compimento di una esperienza di
gruppo o individuale, volta a conoscere la realtà e le problematiche
professionali e durante la quale, attraverso lo svolgimento di un progetto,
possano essere verificate le possibilità di impiego delle metodologie di
analisi e risoluzione apprese durante il corso degli studi.
L’organizzazione del tirocinio coinvolge
le seguenti entità: ufficio stage della LIUC, responsabile delle attività di
tirocinio, tutor accademico.
»
Ufficio
stage: valuta attraverso colloqui individuali le attitudini e le aspettative
degli studenti anche in vista di successive azioni di placement.
»
Responsabile
delle attività di tirocinio: coordina le assegnazioni agli studenti delle
proposte di tirocinio raccolte dall’Ufficio stage o comunque pervenute
all’Università; individua i tutor universitari scegliendoli fra i membri del
Collegio Docenti del Corso di Laurea.
»
Tutor
accademico: responsabile didattico del singolo tirocinio, concorda il programma
di lavoro del tirocinio.
Il tirocinio ha validità corrispondente a
5 crediti formativi.
I CFU sono acquisiti al termine del
tirocinio, se idoneo, una volta ricevuta dall’Ufficio Placement una relazione
scritta sui contenuti dello stesso redatta e firmata dallo studente, nonché
integrata da una valutazione positiva firmata dal tutor accademico.
Art. 15 – Prova finale
All’esame di Laurea Magistrale (prova
finale) sono ammessi gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
che abbiano sostenuto con esito positivo gli esami di tutti gli insegnamenti
previsti dal piano degli studi. Uno degli esami di indirizzo del V anno può
essere sostituito dalla comprovata conoscenza di una seconda lingua straniera
fra quelle insegnate nella Facoltà oppure dalla frequenza di un tirocinio
formativo (art. 14).
La prova finale consiste nell’elaborazione
di una tesi di ricerca, scritta in modo accurato e rigoroso, su materie
inerenti ai settori disciplinari in cui si articola il corso di laurea e nella
sua discussione di fronte ad un’apposita Commissione di docenti. La Commissione di Laurea
Magistrale può essere composta dai professori di ruolo e ricercatori
universitari, da docenti titolari e ufficiali degli insegnamenti, da docenti
che abbiano svolto cicli di lezioni negli insegnamenti cui si riferiscono gli
argomenti delle tesi e da cultori della materia. La Commissione, composta
dal numero di docenti previsto dal regolamento didattico d’Ateneo, è presieduta
dal Preside della Facoltà che potrà nominare un suo delegato scelto tra i
professori di ruolo.
Prima di intraprendere il lavoro finale lo
studente deve assicurarsi la disponibilità di un docente (attivo in un insegnamento
riconosciuto ai fini del conseguimento dei CFU richiesti) a seguirne il lavoro
come relatore. Tale disponibilità si concretizza nel deposito presso la Segreteria Studenti
del titolo (provvisorio) della tesi firmato dallo studente e controfirmato dal
docente.
A lavoro concluso e approvato dal
relatore, lo studente propone domanda di accesso alla prova finale. La domanda,
controfirmata dal relatore che certifica la positiva conclusione del lavoro,
deve essere presentata alla Segreteria Studenti almeno trenta giorni prima
della data d’esame e solo una volta acquisiti tutti i crediti formativi richiesti
dal percorso di studio seguito, a eccezione della prova finale. È consentita
l’iscrizione sotto condizione qualora lo studente debba sostenere un ultimo
esame il cui appello sia previsto almeno quindici giorni prima delle data della
prova finale, fatte salve ulteriori deroghe concesse dal Preside su istanza
motivata. La domanda decade qualora non siano rispettate le condizioni
d’ammissione.
La Segreteria Studenti, accertata la sussistenza delle condizioni per
l’ammissione, iscrive lo studente alla prima seduta di Laurea Magistrale utile.
Art. 16 – Voto finale di Laurea Magistrale
Il voto finale di Laurea Magistrale è
espresso in centodecimi.
Per determinare il voto finale la base è
costituita dalla media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano
di studi, tenuto conto che i voti hanno peso proporzionale al numero di crediti
formativi attribuiti all'insegnamento. La media così calcolata verrà tradotta
in centodecimi senza arrotondamenti. Nel Manifesto degli Studi sono indicate le
eventuali attività formative che non vengono considerate ai fini del calcolo
della media.
La discussione della prova finale, nonché
la valutazione di altri titoli conseguiti durante il percorso degli studi
(stage intermedi, tutorship, partecipazioni ad attività seminariali, impegni e
attività universitarie non direttamente connesse con la didattica, superamento
con merito delle prove di conoscenza della lingua inglese, ecc.), potranno incrementare
il voto di Laurea Magistrale.
La Commissione
di laurea valuta la tesi e la relativa discussione orale, attribuendo un
punteggio fino a un massimo definito con delibera del Consiglio di Facoltà,
sulla base delle indicazioni del Senato Accademico. Il voto di laurea risulta
perciò così composto:
»
media
dei voti d’esame calcolata secondo le modalità di cui si è detto;
»
valutazione
della tesi e della relativa discussione (fino a un massimo di 8 punti a cui si
possono aggiungere ulteriori 2 punti su richiesta scritta e motivata del
relatore); valutazione dell’attività extra-curriculare (fino a un massimo di 2
punti), tra cui 1 punto per il completamento del progetto Skills &
behaviour.
L’incremento complessivo viene sommato
alla media in centodecimi dei voti degli esami. Infine, per attribuire il voto
di laurea, il punteggio così ottenuto è arrotondato all’intero più vicino.
A studenti particolarmente meritevoli, che
abbiano raggiunto il massimo dei voti, la Laurea Magistrale
può essere assegnata con lode su giudizio unanime della Commissione. La lode
può essere attribuita qualora la media dei voti d’esame (escluso quello di
laurea), calcolata secondo i criteri previsti, porti a un punteggio minimo di
100/110.
Art. 17 – Sedute di Laurea Magistrale
In ogni anno sono previste quattro sedute
di laurea da tenersi indicativamente nei mesi di luglio, ottobre, dicembre e
aprile.
Il calendario delle sedute di Laurea
Magistrale è definito dal Consiglio di Facoltà contestualmente al calendario
dell’attività didattica del corrispondente Anno Accademico.
Art. 18 – Attività di ricevimento studenti,
tutoraggio e orientamento
I docenti assicurano l’attività di
ricevimento studenti. Per i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo
determinato, gli assegnisti e i dottorandi il ricevimento ha cadenza
settimanale. Per i docenti incaricati valgono le condizioni del contratto con
l’Università. In particolare i docenti titolari di un insegnamento devono
coordinare i docenti coinvolti nell’insegnamento in modo da:
»
garantire
un’attività di ricevimento studenti di almeno due ore alla settimana nel
periodo in cui si tiene l’insegnamento;
»
prevedere,
su richiesta degli studenti, almeno due interventi mensili, indicativamente di
due ore ciascuno, nei periodi in cui l’insegnamento è sospeso.
Il Consiglio di Facoltà attiva forme
d’orientamento e tutorato a favore degli studenti, ossia:
»
la
costituzione di organi per indirizzare l’attività all’estero degli studenti, la
scelta dei curricula, la scelta dell’argomento
e del docente relatore per la prova finale;
»
il
monitoraggio dell’eventuale dispersione studentesca con l’attivazione di forme
di sostegno e orientamento per gli studenti quali lo studio assistito da parte
di tutor e l’eventuale coordinamento delle attività didattiche a livello di
singoli anni di corso.
Art. 19 – Modalità di comunicazione delle
informazioni
Tutte le informazioni relative al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza sono disponibili sulle bacheche (anche
virtuali) dell’Ateneo e, in particolare, sul sito web della Facoltà di
Giurisprudenza: http://www.liuc.it/giurisprudenza
Art. 20 – Valutazione dell’efficacia
formativa e revisione del regolamento didattico
Allo scopo di effettuare una revisione
periodica del presente Regolamento e di verificare in modo strutturato e
sistematico i risultati delle attività didattiche, è previsto un sistema di
valutazione della qualità delle attività formative che si avvale dei documenti
prodotti dal Nucleo di Valutazione costituito presso l’Ateneo.
Il Consiglio di Facoltà può chiedere al
Nucleo di Valutazione di elaborare:
»
un
piano prospettico di verifiche e valutazioni imperniato su un sistema di
indicatori di efficienza e di efficacia che evidenzino la capacità del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza di:
›
utilizzare
in modo ottimale le risorse disponibili calibrando al meglio l’offerta
formativa;
›
garantire
che i curricula consentano la regolarità dei tempi di ottenimento della laurea;
›
offrire
percorsi di studio adeguati alle aspettative dei portatori di interesse.
»
un
rapporto contenente le evidenze e conseguenti suggerimenti migliorativi
relativi alle verifiche e valutazioni condotte in base al piano presentato
l’anno precedente;
»
una
valutazione di sintesi della performance della classe di studenti che ha
terminato il corso di studio facendo anche riferimento ai risultati di
apprendimento attesi che sono indicati nell’articolo 3 del presente regolamento.
Il Consiglio di Facoltà valuta le risultanze
di tali verifiche e propone azioni di miglioramento per garantire la miglior
qualità dei livelli di apprendimento degli studenti.
Art. 21 – Disposizioni transitorie ed entrata
in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno
della sua emanazione con Decreto Rettorale a seguito della intervenuta
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato
Accademico e del Consiglio di Facoltà.
Agli studenti già iscritti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei
corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti
e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno per altro
la possibilità di optare per l’iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal
presente regolamento. Ai fini di tale opzione il Consiglio di Facoltà, o organo
da esso delegato, definisce le corrispondenze tra i diversi ordinamenti, nel
rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
Allegati:
Allegato A: Ordinamento didattico
Allegato B: Offerta Formativa
Note al testo:
Per “Facoltà” leggasi “Scuola”;
Per “Preside” leggasi “Direttore”.